(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 4 del 22 gennaio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Costituzione, in via straordinaria, della Commissione provinciale per l'artigianato di Rimini 1. La Commissione provinciale per l'artigianato di Rimini e' costituita, in via straordinaria e provvisoria, con decreto del Presidente della Giunta regionale, nella composizione prevista al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24, individuando i componenti di cui alla lett. a) del citato comma 1 sulla base di designazioni delle organizzazioni artigiane piu' rappresentative con struttura regionale, in modo proporzionale al rispettivo numero di iscritti nell'ambito provinciale. 2. Alle designazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste nel comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 24 del 1988. I soggetti designati devono essere: a) in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 24 del 1988; b) titolari di imprese artigiane aventi sede nel territorio dell'attuale Provincia di Rimini da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La Commissione provinciale per l'artigianato di Rimini, costituita con il procedimento di cui al comma 1, dura in carica fino all'insediamento della Commissione provinciale per l'artigianato che verra' costituita secondo le disposizioni di cui al Titolo I della legge regionale n. 24 del 1988, e comunque non oltre il termine previsto dal comma 1 dell'art. 8 della stessa legge regionale n. 24 del 1988. Essa esercita tutte le funzioni previste dalla legge regionale n. 24 del 1988, comprese quelle relative al procedimento elettorale in occasione della prima elezione dei componenti artigiani della Commissione provinciale per l'artigianato di Rimini.