(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
           della Regione Calabria n.  del 24 giugno 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Principi fondamentali
 
  1.  La  Regione  Calabria,  nell'ambito  delle  competenze  ad essa
attribuite dalla Costituzione della Repubblica e dai  principi  posti
dalle  leggi  dello  Stato, garantisce e tutela la salute nel proprio
territorio, in applicazione dei principi enunciati agli articoli 3  e
32 della Costituzione ed all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833.
  2.  Le  finalita' perseguite con il riordino del servizio sanitario
regionale sono quelle di assicurare ai cittadini livelli uniformi  di
assistenza  sanitaria,  in  rapporto  alle  risorse a disposizione in
ambito territoriale regionale.
  3. Il servizio sanitario regionale garantisce la partecipazione dei
cittadini, degli organismi di volontariato e di tutela  dei  diritti,
delle    organizzazioni   sindacali   maggiormente   rappresentative,
attivando modalita' di informazione reciproca e preventiva  volte  ad
individuare   esigenze  e  bisogni  degli  utenti  nonche'  eventuali
disservizi o carenze strutturali.
  4. Alle finalita' del servizio  sanitario  regionale  concorrono  i
comuni,  le  comunita'  montane,  le  province,  nonche' le strutture
sanitarie pubbliche e private, ivi compresi gli ospedali militari e i
professionisti.