(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. del 24 giugno 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi fondamentali 1. La Regione Calabria, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla Costituzione della Repubblica e dai principi posti dalle leggi dello Stato, garantisce e tutela la salute nel proprio territorio, in applicazione dei principi enunciati agli articoli 3 e 32 della Costituzione ed all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 2. Le finalita' perseguite con il riordino del servizio sanitario regionale sono quelle di assicurare ai cittadini livelli uniformi di assistenza sanitaria, in rapporto alle risorse a disposizione in ambito territoriale regionale. 3. Il servizio sanitario regionale garantisce la partecipazione dei cittadini, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, attivando modalita' di informazione reciproca e preventiva volte ad individuare esigenze e bisogni degli utenti nonche' eventuali disservizi o carenze strutturali. 4. Alle finalita' del servizio sanitario regionale concorrono i comuni, le comunita' montane, le province, nonche' le strutture sanitarie pubbliche e private, ivi compresi gli ospedali militari e i professionisti.