(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 10 gennaio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finanziamento straordinario per le spese correnti dell'anno 1995 delle comunita' montane 1. Per le finalita' di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.800 milioni per l'anno 1995. 2. Il predetto onere di lire 1.800 milioni fa carico al capitolo 961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995 - 1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, e' elevato di lire 1.800 milioni per l'anno 1995. 3. All'onere di lire 1.800 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione predetto (Partita n. 21 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi). 4. Sul medesimo capitolo 961 viene altresi' impinguato di lire 1.800 milioni lo stanziamento in termini di cassa, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 "Fondo di riserva di cassa" dello stesso stato di previsione.