(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 10 gennaio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
          Finanziamento straordinario per le spese correnti
               dell'anno 1995 delle comunita' montane
 
  1.  Per  le  finalita' di cui all'articolo 21, comma 1, della legge
regionale 26 settembre 1995, n. 39, e' autorizzata l'ulteriore  spesa
di lire 1.800 milioni per l'anno 1995.
  2.  Il  predetto  onere di lire 1.800 milioni fa carico al capitolo
961 dello stato di previsione della spesa  del  bilancio  pluriennale
per  gli  anni  1995  -  1997  e del bilancio per l'anno 1995, il cui
stanziamento, in termini di competenza,  e'  elevato  di  lire  1.800
milioni per l'anno 1995.
  3.   All'onere   di   lire   1.800  milioni  si  provvede  mediante
prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo  globale  iscritto
al  capitolo  8900  dello stato di previsione predetto (Partita n. 21
dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).
  4. Sul medesimo capitolo 961  viene  altresi'  impinguato  di  lire
1.800   milioni   lo  stanziamento  in  termini  di  cassa,  mediante
prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 "Fondo di riserva di
cassa" dello stesso stato di previsione.