(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 3 del 20 gennaio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
Proroga  dell'efficacia delle norme di salvaguardia e dei termini per
l'adozione  del  piano  territoriale  di  coordinamento  dei   parchi
regionali   Valle   del   Lambro,   Oglio  Sud,  Oglio  Nord,  Orobie
bergamasche, Orobie valtellinesi, Spina Verde di Como.
  1. Le norme di salvaguardia per le aree comprese nel territorio dei
parchi regionali valle del Lambro,  Oglio  Sud,  Oglio  Nord,  Orobie
bergamasche,  Orobie  valtellinesi,  Spina  Verde  di  Como,  di  cui
rispettivamente all'art. 8 della  L.R.  16  settembre  1983,  n.  82,
all'art.  10  della L.R. 16 aprile 1988, n. 17, all'art. 9 della L.R.
16 aprile 1988, n. 18, all'art. 10 della L.R. 15 settembre  1989,  n.
56,  all'art.    10  della  L.R. 15 settembre 1989, n. 57, all'art. 8
della L.R. 4 marzo 1993, n. 10 e successive modifiche, continuano  ad
applicarsi   fino   alla   pubblicazione   della  proposta  di  piano
territoriale di coordinamento del parco e comunque per non oltre  due
anni dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. I termini per l'adozione del piano territoriale di coordinamento
dei  parchi  regionali di cui al precedente comma sono prorogati fino
ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Qualora l'ente gestore del parco non abbia deliberato l'adozione
della proposta di piano entro il termine di cui al precedente secondo
comma, vi provvede la Giunta regionale ai sensi della L.R. 5 novembre
1993,  n.  34  "Formazione  ed  adozione  della  proposta  di   piano
territoriale  di  coordinamento  dei  parchi  da  parte  della Giunta
regionale ai sensi dell'art. 19, quarto comma, della L.R. 30 novembre
1983, n. 86 ''Piano generale delle aree regionali protette. Norme per
l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti
naturali, nonche' delle aree di particolare rilevanza ambientale''  e
proroga  delle  norme di salvaguardia di cui all'art. 8 della L.R. 16
settembre 1983, n. 82 ''Istituzione del parco  naturale  della  Valle
del Lambro''".