(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 20 gennaio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Proroga dell'efficacia delle norme di salvaguardia e dei termini per l'adozione del piano territoriale di coordinamento dei parchi regionali Valle del Lambro, Oglio Sud, Oglio Nord, Orobie bergamasche, Orobie valtellinesi, Spina Verde di Como. 1. Le norme di salvaguardia per le aree comprese nel territorio dei parchi regionali valle del Lambro, Oglio Sud, Oglio Nord, Orobie bergamasche, Orobie valtellinesi, Spina Verde di Como, di cui rispettivamente all'art. 8 della L.R. 16 settembre 1983, n. 82, all'art. 10 della L.R. 16 aprile 1988, n. 17, all'art. 9 della L.R. 16 aprile 1988, n. 18, all'art. 10 della L.R. 15 settembre 1989, n. 56, all'art. 10 della L.R. 15 settembre 1989, n. 57, all'art. 8 della L.R. 4 marzo 1993, n. 10 e successive modifiche, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento del parco e comunque per non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. I termini per l'adozione del piano territoriale di coordinamento dei parchi regionali di cui al precedente comma sono prorogati fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Qualora l'ente gestore del parco non abbia deliberato l'adozione della proposta di piano entro il termine di cui al precedente secondo comma, vi provvede la Giunta regionale ai sensi della L.R. 5 novembre 1993, n. 34 "Formazione ed adozione della proposta di piano territoriale di coordinamento dei parchi da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 19, quarto comma, della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 ''Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonche' delle aree di particolare rilevanza ambientale'' e proroga delle norme di salvaguardia di cui all'art. 8 della L.R. 16 settembre 1983, n. 82 ''Istituzione del parco naturale della Valle del Lambro''".