(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 81
                        del 29 dicembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Interpretazione autentica
 
  L'obbligo di cui al terzo comma dell'art. 4 della  L.R.  11  luglio
1988, n. 48, cosi' come sostituito dalla L.R. 17 giugno 1991, n.  28,
si   intende  assolto  qualora  la  disponibilita'ΓΏ  di  area  idonea
immediatamente utilizzabile  risulti  da  convenzione  stipulata,  ai
sensi  dell'art.  35  della  legge  22  ottobre 1971, n. 865 entro il
termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della lettera
di  concessione  del  finanziamento  o  da contratto di compravendita
registrato  entro  il  medesimo  termine,  anche   se   la   relativa
documentazione sia trasmessa successivamente.