(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 81 del 29 dicembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Interpretazione autentica L'obbligo di cui al terzo comma dell'art. 4 della L.R. 11 luglio 1988, n. 48, cosi' come sostituito dalla L.R. 17 giugno 1991, n. 28, si intende assolto qualora la disponibilita'ΓΏ di area idonea immediatamente utilizzabile risulti da convenzione stipulata, ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della lettera di concessione del finanziamento o da contratto di compravendita registrato entro il medesimo termine, anche se la relativa documentazione sia trasmessa successivamente.