(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 81 del 29 dicembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e principi 1. Al fine di attivare, in aiuto a singoli e alle loro famiglie, anche in via sperimentale, interventi di prevenzione e per soddisfare gli straordinari bisogni di assistenza di base delle persone anziane non autosufficienti, i Comuni erogano l'assistenza domiciliare promuovendone l'integrazione con l'assistenza domiciliare infermieristica e riabilitativa fornite dalle Aziende unita' sanitarie locali. L'assistenza domiciliare pu essere attuata, oltreche' nella forma diretta, mediante l'erogazione di "assegni per l'assistenza", riconosciuti a favore degli anziani non autosufficienti. Tali assegni possono essere erogati a soggetti che assicurino, nell'ambito domiciliare, il mantenimento e la cura dell'anziano non autosufficiente, nonche' sottoscrivano il piano terapeutico assistenziale previsto dagli atti di indirizzo regionali e che rispondono alle seguenti caratteristiche o condizioni: a) parenti e affini, anche diversi dalle persone obbligate ai sensi dell'art. 433 del codice civile; b) persone conviventi all'interno del nucleo anagrafico; c) persone disponibili ad assicurare l'assistenza all'anziano non autosufficiente in modo da consentire la sua permanenza nel proprio domicilio. 2. I Comuni e le Aziende unita' sanitarie locali disciplinano nei propri regolamenti relativi alle prestazioni le modalita' e le procedure di ammissione agli interventi, basate sui criteri del riconoscimento della non autosufficienza, del bisogno di assistenza e, ove possibile, del consenso del soggetto non autosufficiente secondo il piano terapeutico di cui al comma 1, nonche' dei limiti di reddito stabiliti dai regolamenti stessi. 3. Per l'integrazione assistenziale di cui al comma 1, i Comuni stipulano con le Aziende unita' sanitarie locali appositi accordi di programma sui quali impegnano i finanziamenti loro destinati dalla presente legge, nonche' altre eventuali quote di finanziamento individuate dai Comuni stessi ai fini dell'incremento dell'assistenza domiciliare o per l'erogazione di "assegno per l'assistenza". 4. Ai fini della presente legge, alla stipula degli accordi di programma di cui al comma 3, devono partecipare anche i Comuni che abbiano esercitato la facolta' di delega all'Azienda unita' sanitaria locale le funzioni in materia assistenziale. 5. Ai fini della presente legge, per condizione di non autosufficienza si intende quella riconosciuta a norma delle deliberazioni del Consiglio regionale 2 luglio 1991 n. 214 e 19 luglio 1994 n. 337.