(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 81
                        del 29 dicembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' e principi
 
  1. Al fine di attivare, in aiuto a singoli e  alle  loro  famiglie,
anche in via sperimentale, interventi di prevenzione e per soddisfare
gli  straordinari bisogni di assistenza di base delle persone anziane
non  autosufficienti,  i  Comuni  erogano  l'assistenza   domiciliare
promuovendone    l'integrazione    con    l'assistenza    domiciliare
infermieristica  e  riabilitativa  fornite   dalle   Aziende   unita'
sanitarie   locali.   L'assistenza  domiciliare  pu  essere  attuata,
oltreche' nella forma diretta, mediante l'erogazione di "assegni  per
l'assistenza",    riconosciuti    a    favore   degli   anziani   non
autosufficienti. Tali assegni possono essere erogati a  soggetti  che
assicurino,  nell'ambito  domiciliare,  il  mantenimento  e  la  cura
dell'anziano non  autosufficiente,  nonche'  sottoscrivano  il  piano
terapeutico  assistenziale previsto dagli atti di indirizzo regionali
e che rispondono alle seguenti caratteristiche o condizioni:
   a) parenti e affini, anche  diversi  dalle  persone  obbligate  ai
sensi dell'art. 433 del codice civile;
   b) persone conviventi all'interno del nucleo anagrafico;
   c)  persone disponibili ad assicurare l'assistenza all'anziano non
autosufficiente in modo da consentire la sua permanenza  nel  proprio
domicilio.
  2.  I  Comuni e le Aziende unita' sanitarie locali disciplinano nei
propri regolamenti  relativi  alle  prestazioni  le  modalita'  e  le
procedure  di  ammissione  agli  interventi,  basate  sui criteri del
riconoscimento della non autosufficienza, del bisogno  di  assistenza
e,  ove  possibile,  del  consenso  del  soggetto non autosufficiente
secondo il piano terapeutico di cui al comma 1, nonche' dei limiti di
reddito stabiliti dai regolamenti stessi.
  3. Per l'integrazione assistenziale di cui al  comma  1,  i  Comuni
stipulano  con le Aziende unita' sanitarie locali appositi accordi di
programma sui quali impegnano i finanziamenti  loro  destinati  dalla
presente  legge,  nonche'  altre  eventuali  quote  di  finanziamento
individuate dai Comuni stessi ai fini dell'incremento dell'assistenza
domiciliare o per l'erogazione di "assegno per l'assistenza".
  4. Ai fini della presente legge,  alla  stipula  degli  accordi  di
programma  di  cui  al comma 3, devono partecipare anche i Comuni che
abbiano esercitato la facolta' di delega all'Azienda unita' sanitaria
locale le funzioni in materia assistenziale.
  5.  Ai  fini  della  presente  legge,   per   condizione   di   non
autosufficienza   si   intende  quella  riconosciuta  a  norma  delle
deliberazioni del Consiglio regionale 2  luglio  1991  n.  214  e  19
luglio 1994 n. 337.