(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 12 gennaio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Commissione Regionale 1. La presente legge disciplina l'indennita', il trattamento economico di missione nonche' il rimborso spese per il Presidente ed i membri della Commissione regionale in materia di commercio su aree pubbliche, istituita ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della legge 28 marzo 1991 n. 112. 2. La Commissione si riunisce per non pi di quattro volte all'anno. 3. La Commissione ha sede presso gli Uffici della Giunta regionale, in Firenze.