(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3
                        del 12 gennaio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Commissione Regionale
 
  1.  La  presente  legge  disciplina  l'indennita',  il  trattamento
economico  di missione nonche' il rimborso spese per il Presidente ed
i membri della Commissione regionale in materia di commercio su  aree
pubbliche,  istituita ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della legge 28
marzo 1991 n. 112.
  2. La Commissione  si  riunisce  per  non  pi    di  quattro  volte
all'anno.
  3. La Commissione ha sede presso gli Uffici della Giunta regionale,
in Firenze.