(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 2 del 9 gennaio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  Regione  Autonoma Valle d'Aosta, in armonia con le leggi in
vigore, finanzia i comuni, i loro consorzi  e  le  Comunita'  montane
che,  anche  in  collaborazione con associazioni divolontariato, enti
privati e cooperative sociali, promuovono servizi di  accoglienza  di
primo  e  secondo  livello,  di  orientamento,  di  informazione e di
integrazione culturale a favore dei cittadini  extracomunitari,  allo
scopo  di  garantire agli stessi il superamento delle difficolta' che
ostacolano il loro inserimento nella vita sociale e  nelle  attivita'
produttive locali.