(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 2 del 9 gennaio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta, in armonia con le leggi in vigore, finanzia i comuni, i loro consorzi e le Comunita' montane che, anche in collaborazione con associazioni divolontariato, enti privati e cooperative sociali, promuovono servizi di accoglienza di primo e secondo livello, di orientamento, di informazione e di integrazione culturale a favore dei cittadini extracomunitari, allo scopo di garantire agli stessi il superamento delle difficolta' che ostacolano il loro inserimento nella vita sociale e nelle attivita' produttive locali.