(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta
                      n. 8 del 6 febbraio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. La Regione Valle d'Aosta,  nell'ambito  delle  finalita'  e  dei
principi di cui alla legge regionale 11 maggio 1981, n. 24 (Norme per
l'esercizio  delle  funzioni amministrative in materia veterinaria ed
il riordino dei servizi veterinari ai sensi degli articoli  16  e  32
della  legge  23  dicembre 1978, n. 883), come modificata dalla legge
regionale 16 agosto 1994, n. 45, e alla  legge  regionale  17  giugno
1988,  n.  56  (Aggiornamento del piano socio-sanitario della Regione
Valle d'Aosta per il triennio 1983/1985), al  fine  di  promuovere  e
favorire  la  profilassi  e  la  cura  delle  malattie degli animali,
nonche' un razionale  e  qualificato  impiego  del  farmaco  per  uso
veterinario,  concede,  agli  allevatori  residenti e che detengono i
capi  in  allevamenti  situati  in  Valle  d'Aosta,   un   contributo
nell'acquisto di tutti i farmaci e i prodotti immunizzanti registrati
dal  Ministero  della  Sanita',  ad  eccezione  delle  premiscele per
alimenti medicamentosi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  f)  e
g), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (Attuazione delle
direttive  n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE
relative ai medicilami veterinari),  mediamte  assunzione  a  proprio
carico  del  cinquanta  per  cento  del relativo prezzo di vendita al
pubblico.
  2. Il contributo di cui al comma 1 si applica ai farmaci  destinati
alla  cura  delle  specie  animali bovina, equina da lavoro agricolo,
suina, ovina, caprina, avicola, cunicola e della api.
  3. Il contributo di cui al comma 1 e' limitato, per quanto riguarda
le api,  ai  soli  casi  di  malattia  che  non  costituiscono  grave
epizoozia,  per  le  quali si deve far riferimento a quanto stabilito
dalla legge regionale 245 agosto 1982, n. 56  (Provvedimenti  per  la
difesa   e  l'incremento  dell'apicoltura  nella  Valle  d'Aosta),  e
successive modificazioni.