(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 8 del 6 febbraio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Valle d'Aosta, nell'ambito delle finalita' e dei principi di cui alla legge regionale 11 maggio 1981, n. 24 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria ed il riordino dei servizi veterinari ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 883), come modificata dalla legge regionale 16 agosto 1994, n. 45, e alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 56 (Aggiornamento del piano socio-sanitario della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1983/1985), al fine di promuovere e favorire la profilassi e la cura delle malattie degli animali, nonche' un razionale e qualificato impiego del farmaco per uso veterinario, concede, agli allevatori residenti e che detengono i capi in allevamenti situati in Valle d'Aosta, un contributo nell'acquisto di tutti i farmaci e i prodotti immunizzanti registrati dal Ministero della Sanita', ad eccezione delle premiscele per alimenti medicamentosi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) e g), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicilami veterinari), mediamte assunzione a proprio carico del cinquanta per cento del relativo prezzo di vendita al pubblico. 2. Il contributo di cui al comma 1 si applica ai farmaci destinati alla cura delle specie animali bovina, equina da lavoro agricolo, suina, ovina, caprina, avicola, cunicola e della api. 3. Il contributo di cui al comma 1 e' limitato, per quanto riguarda le api, ai soli casi di malattia che non costituiscono grave epizoozia, per le quali si deve far riferimento a quanto stabilito dalla legge regionale 245 agosto 1982, n. 56 (Provvedimenti per la difesa e l'incremento dell'apicoltura nella Valle d'Aosta), e successive modificazioni.