(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 31 gennaio 1996, n. 5 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La regione Piemonte, al fine di assicurare il diritto dei cittadini al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita, dispone sostegni finanziari a favore dei singoli e dei nuclei familiari economicamente e socialmente piu' deboli, al fine di contribuire alle spese di riscaldamento da essi sostenute.