(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 5
                      del 31 gennaio 1996, n. 5
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  regione  Piemonte,  al  fine  di  assicurare il diritto dei
cittadini al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita, dispone
sostegni finanziari a favore  dei  singoli  e  dei  nuclei  familiari
economicamente e socialmente piu' deboli, al fine di contribuire alle
spese di riscaldamento da essi sostenute.