(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 5
                        del 31 gennaio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
      Esercizio provvisorio degli Enti dipendenti della Regione
 
  1.  Gli  Enti dipendenti della regione, il cui bilancio deve essere
adottato con la legge di approvazione del  Bilancio  regionale,  sono
autorizzati,  ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 29 dicembre
1981, n. 55 (Norme  di  contabilita'  regionale)  e  in  applicazione
dell'art.  9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento
alle  norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno
1990, n.  142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394),  ad  esercitare
provvisoriamente,  fino  al  momento  dell'entrata  in  vigore  della
relativa legge di approvazione e non  oltre  il  31  marzo  1996,  il
bilancio  di previsione per l'anno finanziario 1995, limitatamente ad
un dodicesimo del mese  per  le  spese  che  rivestono  carattere  di
urgenza ed indifferibilita'.