(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 31 gennaio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Esercizio provvisorio degli Enti dipendenti della Regione 1. Gli Enti dipendenti della regione, il cui bilancio deve essere adottato con la legge di approvazione del Bilancio regionale, sono autorizzati, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilita' regionale) e in applicazione dell'art. 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento alle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge di approvazione e non oltre il 31 marzo 1996, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995, limitatamente ad un dodicesimo del mese per le spese che rivestono carattere di urgenza ed indifferibilita'.