(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 30 gennaio 1996) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, concernente "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci", viene aggiunto il seguente comma: "3. L'autorizzazione all'esercizio di scuola di sci si estende all'impiego di ausili didattici, quali piccoli impianti di risalita mobili fune bassa comunemente commercializzati fino ad una lunghezza di trasporto di 60 metri".