(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 30 gennaio 1996)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Dopo  il  comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 19 luglio
1994, n. 3, concernente "Ordinamento della professione di maestro  di
sci e delle scuole di sci", viene aggiunto il seguente comma:
  "3.  L'autorizzazione  all'esercizio  di  scuola  di sci si estende
all'impiego di ausili didattici, quali piccoli impianti  di  risalita
mobili  fune bassa comunemente commercializzati fino ad una lunghezza
di trasporto di 60 metri".