(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 2
                         del 2 febbraio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
  con sentenza 14 dicembre 1995, n. 515, deposita' in cancelleria  il
22  dicembre  1995, ha dichiarato "che non spetta allo Stato rinviare
la legge della Regione Veneto approvata dal Consiglio regionale il  9
marzo  1995, avente ad oggetto il Piano socio-sanitario 1995-1997, ed
in conseguenza annulla l'atto di rinvio disposto dal Governo con   il
provvedimento  n.  200/2072/VE.50.18.4  e notificato alla Regione con
atto del Commissario del Governo dell'11 aprile 1995, n. 2042/20820".
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                               Oggetto
 
  1.  La  presente  legge  regionale  in conformita' dell'articolo 1,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come
modificato  dal  decreto  legislativo  7  dicembre  1993,   n.   517,
dell'articolo  3,  commi  7  e  8, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
delle leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55, e 14 settembre  1994,
n.  56,  in  coerenza con il programma regionale di sviluppo e con il
Piano sanitario nazionale di cui  al  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica  1ΓΏ  marzo  1994,  definisce obiettivi, individua criteri,
parametri  e  standard  di  riferimento  per  l'organizzazione  e  lo
svolgimento   delle   attivita'  sanitarie  e  sociali,  individuando
altresi' le modalita' della loro integrazione e precisando i rapporti
istituzionali con gli enti locali nonche' le risorse  necessarie  per
garantire sul territorio regionale livelli uniformi di assistenza.
  2. Ai piano socio-sanitario regionale 1995-1997 e' costituito:
   a)  dall'allegato  documento di indirizzi generali per l'attivita'
di programmazione socio-sanitaria del  Consiglio  regionale  e  della
Giunta regionale;
   b) dai provvedimenti di specificazione e di attuazione:
    1)  proposti  dalla  Giunta  regionale ed approvati dal Consiglio
regionale entro  centottanta  giorno  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, relativi all'artivolo 12, comma 1, articolo 13, comma
1, articolo 18, comma 1;
    2)  approvati  dalla  Giunta  regionale,  sentita  la  competente
commissione consiliare,  entro  centoventi  gionrni  dall'entrata  in
vigore   della   presente   legge,   non   compresi  nell'elenco  dei
provvedimenti citati di cui  ai  numeri  n.  1  e  3  della  presente
lettera;
    3)  approvati  dalla  Giunta  regionale  entro  centoventi giorni
dall'entrata in vigore della presente legge di  cui  all'articolo  9,
comma  1,  articolo  17,  comma 3. articolo 25, comma 2, articolo 26,
comma 1.
  3. I provvedimenti del  Consiglio  regionale  di  cui  al  comma  2
lettera  b) n. 1 possono essere aggiornati nel periodo di vigenza del
piano socio-sanitario con deliberazione della Gunta regionale sentita
la competente Commissione consiliare.
  4. Per quanto non espressamente previsto nella  presente  legge  si
rinvia  alle disposizioni della legislazione nazionale e regionale in
materia socio-sanitaria.
  5. Il piano ha durata e validita' per il triennio  1995/1997.  Fino
all'entrata  in vigore del successivo piano socio-sanitario regionale
mantengono piena validita' le norme e disposizioni del piano stesso.