(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 2 del 2 febbraio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA CORTE COSTITUZIONALE con sentenza 14 dicembre 1995, n. 515, deposita' in cancelleria il 22 dicembre 1995, ha dichiarato "che non spetta allo Stato rinviare la legge della Regione Veneto approvata dal Consiglio regionale il 9 marzo 1995, avente ad oggetto il Piano socio-sanitario 1995-1997, ed in conseguenza annulla l'atto di rinvio disposto dal Governo con il provvedimento n. 200/2072/VE.50.18.4 e notificato alla Regione con atto del Commissario del Governo dell'11 aprile 1995, n. 2042/20820". IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Oggetto 1. La presente legge regionale in conformita' dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dell'articolo 3, commi 7 e 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55, e 14 settembre 1994, n. 56, in coerenza con il programma regionale di sviluppo e con il Piano sanitario nazionale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1ΓΏ marzo 1994, definisce obiettivi, individua criteri, parametri e standard di riferimento per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' sanitarie e sociali, individuando altresi' le modalita' della loro integrazione e precisando i rapporti istituzionali con gli enti locali nonche' le risorse necessarie per garantire sul territorio regionale livelli uniformi di assistenza. 2. Ai piano socio-sanitario regionale 1995-1997 e' costituito: a) dall'allegato documento di indirizzi generali per l'attivita' di programmazione socio-sanitaria del Consiglio regionale e della Giunta regionale; b) dai provvedimenti di specificazione e di attuazione: 1) proposti dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale entro centottanta giorno dall'entrata in vigore della presente legge, relativi all'artivolo 12, comma 1, articolo 13, comma 1, articolo 18, comma 1; 2) approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro centoventi gionrni dall'entrata in vigore della presente legge, non compresi nell'elenco dei provvedimenti citati di cui ai numeri n. 1 e 3 della presente lettera; 3) approvati dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge di cui all'articolo 9, comma 1, articolo 17, comma 3. articolo 25, comma 2, articolo 26, comma 1. 3. I provvedimenti del Consiglio regionale di cui al comma 2 lettera b) n. 1 possono essere aggiornati nel periodo di vigenza del piano socio-sanitario con deliberazione della Gunta regionale sentita la competente Commissione consiliare. 4. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si rinvia alle disposizioni della legislazione nazionale e regionale in materia socio-sanitaria. 5. Il piano ha durata e validita' per il triennio 1995/1997. Fino all'entrata in vigore del successivo piano socio-sanitario regionale mantengono piena validita' le norme e disposizioni del piano stesso.