(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto n. 14 dell'8 febbraio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA POSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art.1. Oggetto 1. La presente legge regionale in conformita' dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dell'articolo 3, commi 7 e 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55, e 14 settembre 1994, n. 56, in coerenza con il programma regionale di sviluppo e con il Piano sanitario nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1994, definisce obiettivi, individua criteri, parametri e standard di riferimento per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' sanitarie e sociali, individuando altresi' le modalita' della loro integrazione e precisando i rapporti istituzionali con gli enti locali nonche' le risorse necessarie per garantire sul territorio regionale livelli uniformi di assistenza. 2. Ai piano socio-sanitario regionale 1996-1998 e' costituito: a) dall'allegato documento di indirizzi generali per l'attivita' di programmazione socio-sanitaria del Consiglio regionale e della Giunta regionale; b) dai provvedimenti di specificazione e di attuazione: 1) approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigo're della presente legge, non compresi nell'elenco dei provvedimenti citati di cui al numero n. 2 della presente lettera; 2) approvati dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge di cui all'articolo 4, comma 1, articolo 25, comma 2. 3. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si rinvia alle disposizioni della legislazione nazionale e regionale in materia socio-sanitaria. 4. Il piano ha durata e validita' per il triennio 1996/1998, salvo il suo adeguamento alle disposizioni del Piano sanitario nazionale. Fino all'entrata in vigore del successivo piano socio-sanitario regionale mantengono piena validita' le norme e disposizioni del piano stesso.