(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto n. 14
                        dell'8 febbraio 1996)
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                          HA POSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge regionale:
 
                               Art.1.
                               Oggetto
 
  1. La presente legge  regionale  in  conformita'  dell'articolo  1,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come
modificato   dal   decreto  legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517,
dell'articolo 3, commi 7 e 8, della legge  8  giugno  1990,  n.  142,
delle  leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55, e 14 settembre 1994,
n. 56, in coerenza con il programma regionale di sviluppo  e  con  il
Piano  sanitario  nazionale  di  cui  al decreto del Presidente della
Repubblica 1 marzo  1994,  definisce  obiettivi,  individua  criteri,
parametri  e  standard  di  riferimento  per  l'organizzazione  e  lo
svolgimento  delle  attivita'  sanitarie  e   sociali,   individuando
altresi' le modalita' della loro integrazione e precisando i rapporti
istituzionali  con  gli enti locali nonche' le risorse necessarie per
garantire sul territorio regionale livelli uniformi di assistenza.
  2. Ai piano socio-sanitario regionale 1996-1998 e' costituito:
   a)  dall'allegato  documento di indirizzi generali per l'attivita'
di programmazione socio-sanitaria del  Consiglio  regionale  e  della
Giunta regionale;
   b) dai provvedimenti di specificazione e di attuazione:
    1)  approvati  dalla  Giunta  regionale,  sentita  la  competente
commissione  consiliare,  entro  centoventi  giorni  dall'entrata  in
vigo're   della   presente   legge,   non  compresi  nell'elenco  dei
provvedimenti citati di cui al numero n. 2 della presente lettera;
    2) approvati  dalla  Giunta  regionale  entro  centoventi  giorni
dall'entrata  in  vigore  della presente legge di cui all'articolo 4,
comma 1, articolo 25, comma 2.
  3. Per quanto non espressamente previsto nella  presente  legge  si
rinvia  alle disposizioni della legislazione nazionale e regionale in
materia socio-sanitaria.
  4. Il piano ha durata e validita' per il triennio 1996/1998,  salvo
il  suo  adeguamento alle disposizioni del Piano sanitario nazionale.
Fino all'entrata  in  vigore  del  successivo  piano  socio-sanitario
regionale  mantengono  piena  validita'  le  norme e disposizioni del
piano stesso.