(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 6 del 1 febbraio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. La lettera A) dell'art. 13 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 16, e' cosi' modificata: "Che siano costituite da un minimo di tre maestri di sci, regolarmente iscritti all'Albo Professionale Regionale per l'insegnamento della disciplina alpina e/o delle prove nordiche, compreso il direttore".