(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 6
                        del 1 febbraio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  La  lettera A) dell'art. 13 della legge regionale 29 marzo 1993, n.
16, e' cosi' modificata:
  "Che  siano  costituite  da  un  minimo  di  tre  maestri  di  sci,
regolarmente    iscritti   all'Albo   Professionale   Regionale   per
l'insegnamento della disciplina  alpina  e/o  delle  prove  nordiche,
compreso il direttore".