(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 6 del 1 febbraio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. A copertura dei disavanzi di esercizio che non consentono di chiudere i bilanci in pareggio, i Consorzi di Bonifica, sulla base di propri piani di risanamento finanziario e limitatamente agli esercizi finanziari 1995 e 1996 hanno facolta', in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 27 della legge regionale 28 febbraio 1995 n. 22, di assumere, a loro totale carico, mutui di indebitamento. L'esercizio della relativa facolta' e' subordinato alla previa autorizzazione, concessa con provvedimento di giunta regionale, finalizzata a verificare se le modalita' ed i tempi di cui al piano di risanamento finanziario sono funzionali all'effettivo risanamento economico dei Consorzio. La presente disposizione di legge ha efficacia temporale limitata sino al 31 dicembre 1996. A decorrere dal 1 gennaio 1997 la norma derogata riprende piena vigenza ed imperativita'.