(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 6
                        del 1 febbraio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  A copertura dei  disavanzi  di  esercizio  che  non  consentono  di
chiudere i bilanci in pareggio, i Consorzi di Bonifica, sulla base di
propri piani di risanamento finanziario e limitatamente agli esercizi
finanziari  1995  e  1996 hanno facolta', in deroga a quanto disposto
dall'ultimo comma dell'art. 27 della legge regionale 28 febbraio 1995
n. 22, di assumere, a loro totale carico, mutui di indebitamento.
  L'esercizio della relativa  facolta'  e'  subordinato  alla  previa
autorizzazione,  concessa  con  provvedimento  di  giunta  regionale,
finalizzata a verificare se le modalita' ed i tempi di cui  al  piano
di  risanamento finanziario sono funzionali all'effettivo risanamento
economico dei Consorzio.
  La  presente  disposizione di legge ha efficacia temporale limitata
sino al 31 dicembre 1996.
  A decorrere dal 1 gennaio 1997 la  norma  derogata  riprende  piena
vigenza ed imperativita'.