(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 7 gennaio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Articolo unico 1. Il termine di 30 giorni attribuito dall'art. 11, 1 comma della L.R. 27 luglio 1995, n. 83 al Consiglio regionale per provvedere all'approvazione della relazione previsionale programmatica annuale e' sostituito con il termine di 45 giorni. 2. Il termine di 30 giorni attribuito dall'art. 11, 2 comma della L.R. 27 luglio 1995, n. 83, al Consiglio regionale per l'approvazione del bilancio dell'Azienda e' sostituito con il termine di 45 giorni. 3. L'art. 11, 3 comma della L.R. 27 luglio 1995, n. 83 e' abrogato. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 27 dicembre 1996 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 novembre 1996, e' stata vistata dal Commissario del Governo il 23 dicembre 1996.