(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 24 gennaio 1996)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, ed  in  particolare
l'articolo 21;
  Visto  il  D.P.G.R. n. 0129/Pres. del 3 marzo 1993, registrato alla
Corte dei conti il 20 aprile 1993, registro 9, foglio n. 171, con  il
quale  e' stato approvato il Regolamento riguardante "Legge regionale
n. 29/1992, articolo 21 - Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili
finanziari  e vantaggi economici - Individuazione delle modalita' per
l'accesso  applicabili  nelle  attivita'  della  Direzione  regionale
dell'agricoltura",   il   cui   testo  e'  composto  da  nove  titoli
contraddistinti con numerazione romana dal Titolo I al Titolo IX;
  Visto in particolare il Titolo II, Capo I, (articolo 7  usque  10),
riguardante  investimenti  nelle  aziende  agricole  che praticano la
coltivazione di terreni, l'allevamento di  bestiame  e  le  attivita'
connesse;
  Vista  la  legge  regionale  21  marzo  1988, n. 13, richiatata dal
suindicato Capo I del Titolo II, ed in particolare l'articolo 2 della
stessa, che prevede, a sostegno  delle  produzioni  vitivinicole,  la
concessione  di  contributi  in  conto  capitale  o,  in alternativa,
concorsi negli interessi su mutui;
  Considerato   che  le  disposizioni  regolamentari  soprarichiamate
dettano una puntuale disciplina per la presentazione delle domande di
contributo  in  conto  capitale  e  non  anche  per  quelle   dirette
all'ottenimento dei contributi negli interessi sui mutui;
  Ritenuto  pertanto  necessario  adeguare ed integrare la disciplina
stessa con disposizioni volte a colmare detta carenza;
  Sentito il parere del  Comitato  dipartimentale  per  le  attivita'
economiche  e  produttive,  che  si  e'  espresso  favorevolmente  al
riguardo nella seduta del 16 ottobre 1995;
  Vista la deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  5782  del  16
novembre 1995;
  Visto l'articolo 42 dello statuto di autonomia;
 
                              Decreta:
 
  Il  Regolamento,  approvato  con  D.P.R.G. n.0129/Pres. del 3 marzo
1993,  riguardante  "Legge  regionale  n.  29/1992,  articolo  21   -
Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziaria  e  vantaggi
economici - Individuazione delle modalita' per l'accesso  applicabili
nelle  attivita' della Direzione regionale dell'agricoltura" e' cosi'
modificato ed integrato:
   a) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
  "Articolo 7 - Le domande,  in  originale  e  duplice  copia,  vanno
presentate  alla  Direzione  regionale  dell'agricoltura  tramite gli
Ispettorati    provinciali    dell'agricoltura,    con    indicazione
dell'Istituto  di  credito prescelto, qualora le domande stesse siano
dirette all'ottenimento di contributi negli interessi su mutui".
   b) Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
   "Articolo 10-bis - Le domande di  mutuo  agevolato  devono  essere
corredate  dalla  documentazione  necessaria all'Istruttoria composta
da:
   relazione  agro-economica  illustrativa  delle   finalita'   degli
investimenti  previsti  e  descrittiva delle caratteristiche generali
dell'azienda e della ripartizione colturale ordinariamente  adottata.
Detta relazione e' facoltativa qualora l'investimento sia compreso in
un piano di miglioramento materiale;
   preventivo   di  spesa  composto  da  computo  metrico  estimativo
analitico, sottoscritto da  un  tecnico  abilitativo,  relativo  alle
opere,  corredato  da  previsione  di  spesa  in  ordine ad eventuali
acquisti e posa in opera di macchinari, attrezzature  e  impianti  il
cui  costo  dovra'  essere  desunto  da  offerte  formulate  da ditte
specializzate;
   atti progettuali a firma  di  un  tecnico  abilitato  composti  da
idonei  elaborati  grafici  esplicativi, vistati per conformita' alla
concessine  o  autorizzazione  edilizia  qualora  questa   di   renda
necessaria, e da relazione tecnico-costruttiva;
   concessione  o  autorizzazione  edilizia  o  altra  documentazione
comprovante il rispetto delle norme vigenti;
   documentazione  identificativa  dei   fondi   e   dei   fabbricati
interessati alle opere comprovante la disponibilita' degli stessi;
   dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' del/i titolare/i
dell'azienda,  atta  ad  individuare  le  dimensioni  aziendali,  gli
estremi catastali degli immobili costituenti l'azienda  medesima,  il
nominativo  dei  proprietari  degli stessi, la forma di conduzione da
parte  dei  titolari,  gli  estremi  identificativi  dei  coadiuvanti
familiari;
   certificazioni attestanti gli estremi  anagrafici  e  fiscali  dei
titolari dell'azienda;
   atto costitutivo, statuto, elenco soci, certificato di vigenza con
indicazione    dei   legali   rappresentanti   e   verbale   relativo
all'approvazione del progetto ed  alla  autorizzazione  a  presentare
l'istanza  di  mutuo agevolato, qualora titolare dell'azienda sia una
societa' regolarmente costituita o una cooperativa".
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare  le
modifiche   ed   integrazioni   sopra  riportate  come  modifiche  ed
integrazioni di regolamento della Regione.
  Il presente decreto verra' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale della
Regione.
   Trieste, 30 novembre 1995
                               CECOTTI