(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 24 gennaio 1996) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, ed in particolare l'articolo 21; Visto il D.P.G.R. n. 0129/Pres. del 3 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1993, registro 9, foglio n. 171, con il quale e' stato approvato il Regolamento riguardante "Legge regionale n. 29/1992, articolo 21 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici - Individuazione delle modalita' per l'accesso applicabili nelle attivita' della Direzione regionale dell'agricoltura", il cui testo e' composto da nove titoli contraddistinti con numerazione romana dal Titolo I al Titolo IX; Visto in particolare il Titolo II, Capo I, (articolo 7 usque 10), riguardante investimenti nelle aziende agricole che praticano la coltivazione di terreni, l'allevamento di bestiame e le attivita' connesse; Vista la legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, richiatata dal suindicato Capo I del Titolo II, ed in particolare l'articolo 2 della stessa, che prevede, a sostegno delle produzioni vitivinicole, la concessione di contributi in conto capitale o, in alternativa, concorsi negli interessi su mutui; Considerato che le disposizioni regolamentari soprarichiamate dettano una puntuale disciplina per la presentazione delle domande di contributo in conto capitale e non anche per quelle dirette all'ottenimento dei contributi negli interessi sui mutui; Ritenuto pertanto necessario adeguare ed integrare la disciplina stessa con disposizioni volte a colmare detta carenza; Sentito il parere del Comitato dipartimentale per le attivita' economiche e produttive, che si e' espresso favorevolmente al riguardo nella seduta del 16 ottobre 1995; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 5782 del 16 novembre 1995; Visto l'articolo 42 dello statuto di autonomia; Decreta: Il Regolamento, approvato con D.P.R.G. n.0129/Pres. del 3 marzo 1993, riguardante "Legge regionale n. 29/1992, articolo 21 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziaria e vantaggi economici - Individuazione delle modalita' per l'accesso applicabili nelle attivita' della Direzione regionale dell'agricoltura" e' cosi' modificato ed integrato: a) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: "Articolo 7 - Le domande, in originale e duplice copia, vanno presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura tramite gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, con indicazione dell'Istituto di credito prescelto, qualora le domande stesse siano dirette all'ottenimento di contributi negli interessi su mutui". b) Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: "Articolo 10-bis - Le domande di mutuo agevolato devono essere corredate dalla documentazione necessaria all'Istruttoria composta da: relazione agro-economica illustrativa delle finalita' degli investimenti previsti e descrittiva delle caratteristiche generali dell'azienda e della ripartizione colturale ordinariamente adottata. Detta relazione e' facoltativa qualora l'investimento sia compreso in un piano di miglioramento materiale; preventivo di spesa composto da computo metrico estimativo analitico, sottoscritto da un tecnico abilitativo, relativo alle opere, corredato da previsione di spesa in ordine ad eventuali acquisti e posa in opera di macchinari, attrezzature e impianti il cui costo dovra' essere desunto da offerte formulate da ditte specializzate; atti progettuali a firma di un tecnico abilitato composti da idonei elaborati grafici esplicativi, vistati per conformita' alla concessine o autorizzazione edilizia qualora questa di renda necessaria, e da relazione tecnico-costruttiva; concessione o autorizzazione edilizia o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti; documentazione identificativa dei fondi e dei fabbricati interessati alle opere comprovante la disponibilita' degli stessi; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' del/i titolare/i dell'azienda, atta ad individuare le dimensioni aziendali, gli estremi catastali degli immobili costituenti l'azienda medesima, il nominativo dei proprietari degli stessi, la forma di conduzione da parte dei titolari, gli estremi identificativi dei coadiuvanti familiari; certificazioni attestanti gli estremi anagrafici e fiscali dei titolari dell'azienda; atto costitutivo, statuto, elenco soci, certificato di vigenza con indicazione dei legali rappresentanti e verbale relativo all'approvazione del progetto ed alla autorizzazione a presentare l'istanza di mutuo agevolato, qualora titolare dell'azienda sia una societa' regolarmente costituita o una cooperativa". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le modifiche ed integrazioni sopra riportate come modifiche ed integrazioni di regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 30 novembre 1995 CECOTTI