(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2
                        del 24 gennaio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
             constatata l'esecutivita' del provvedimento
                              Promulga
il seguente regolamento regionale
 
                               Art. 1.
 
Sostituzione dell'art. 3 del regolamento regionale 16 giugno 1977  n.
1  "Regolamento del servizio di economato per gli Uffici della Giunta
regionale"
  1. L'art. 3 del regolamento  regionale  16  giugno  1977  n.  1,  e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
 
                               "Art. 3
 
  L'Economo  effettua  i  sottoindicati  acquisti  o spese nel limite
massimo di lire 10.000.000 per ogni singola operazione e provvede  al
relativo pagamento con i fondi a disposizione:
   a)  acquisto  di  libri,  quotidiani, pubblicazioni; abbonamenti a
riviste, periodici e ad agenzie di informazione;
   b) spese postali e per valori bollati, spese per imposte, tasse  e
diritti eventuali;
   c)  spese  per manutenzione, riparazione e noleggio di auto mezzi,
acquisto di carburanti  e  lubrificanti,  di  pezzi  di  ricambio  ed
accessori,   pagamento   premi   assicurativi,   rimborso  pedaggi  e
parcheggi, nonche' rimborso  al  personale  di  spese  sostenute  per
trasporti urbani determinate da cause di servizio;
   d) rimborso pasti sulla scorta di norme e oneri contrattuali;
   e) spese per trasporti, noli, spedizioni e imballaggio;
   f) spese per manutenzione e riparazione mobili e infissi;
   g)  spese  per  la  stampa  di  documenti  e  di atti della Giunta
regionale, pubblicazioni  urgenti  su  quotidiani,  pubblicazioni  su
Gazzette e Bollettini ufficiali, stampa e affissione di manifesti;
   h) spese per riproduzioni fotografiche e foniche, stesura di atti,
riproduzioni di documenti e disegni, traduzione e copiatura di testi;
   i) spese per la rilegatura di libri e pubblicazioni varie;
   j)  acquisto  di  generi di conforto in occasione di riumoni della
Giunta regionale o di altre nunioni di amministratori;
   k)  spese  di  rappresentanza  sostenute  da  amministratori,  non
rientranti  fra  quelle  previste  dalla  legge  regionale 21/1986, e
piccole spese inerenti il cerimoniale e le pubbliche relazioni  della
Regione;
   l)   spese  connesse  allo  svolgimento  di  convegni,  congressi,
conferenze, mostre ed altre manifestazioni;
   m) spese relative al disimpegno di procedure concorsuali;
   n)  spese  relative  alle  quote  di  partecipazione  a  convegni,
congressi o corsi di formazione professionale e di aggiornamento;
   o) spese concernenti il funzionamento di comitati e di commissioni
costituite a termini di legge, incluse le spese relative a gettoni di
presenza alle riunioni;
   p)  altri  piccoli  interventi relativi al normale funzionamento e
all'ordinaria manutenzione delle strutture.
  L'Economo puo', altresi', effettuare i seguenti  acquisti  o  spese
nel limite di cui al comma 1 quando ricorrono particolari circostanze
che ne richiedano l'esecuzione immediata:
   a)  acquisto  di carta, articoli di cancelleria, stampati, timbri,
targhe, numeratori ed altri articoli per ufficio;
   b) spese  per  manutenzione  di  impianto  elettrico,  telefonico,
idrico, igienico, del gas o di cablaggio;
   c)  acquisto  di  mobili,  di  suppellettili  e di attrezzature di
ufficio;
   d) spese  condominiali  e  per  lavori  urgenti  di  manutenzione,
riparazione  e adattamento di locali con i relativi impianti, infissi
e manufatti di proprieta' della Regione o presi in locazione, adibiti
ad uso delle strutture dipendenti dalla Giunta regionale;
   e) spese di pulizia (compresa la lavatura di  tendaggi,  tappetti,
asciugamani,    acquisto   di   sapone   e   detersivi,   ecc.),   di
derattizzazione, di disinfestazione,  di  guardianaggio  privato,  di
portierato e di facchinaggio".