(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 6 del 17 febbraio 1996). IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Istituzione dell'Ufficio 1. Nell'ambito degli uffici della Presidenza della Giunta regionale e' istituito un Ufficio di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles. 2. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio una proposta di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 1986, n. 112 (Norme per l'esecuzione della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione dei servizi e dei settori della Presidenza della Giunta e degli Assessorati nonche' il funzionamento degli organi collegiali), volta a definire la collocazione dell'Ufficio istituito con la presente legge nell'ambito delle articolazioni organizzative degli uffici regionali.