(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 6
                        del 17 febbraio 1996).
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Istituzione dell'Ufficio
 
  1. Nell'ambito degli uffici della Presidenza della Giunta regionale
e' istituito un Ufficio di informazione e di collegamento, con sede a
Bruxelles.
  2.  Entro  15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale  presenta  al  Consiglio  una  proposta  di
modifica  del  regolamento  emanato  con decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 ottobre 1986,  n.  112  (Norme  per  l'esecuzione
della   legge   regionale   17  agosto  1978,  n.  51,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione dei  servizi
e  dei  settori  della  Presidenza  della  Giunta e degli Assessorati
nonche' il funzionamento degli organi collegiali), volta  a  definire
la   collocazione   dell'Ufficio  istituito  con  la  presente  legge
nell'ambito delle articolazioni organizzative degli uffici regionali.