(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 6
                        del 17 febbraio 1996).
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Proroga di termini e completamento
                       del sistema informativo
 
  1. Entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
tutti  gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale generale,
nel  territorio  disciplinato  dal  Piano   Territoriale   Paesistico
vigente, devono essere adeguati alle sue norme e previsioni.
  2.  La  Regione,  entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, provvede al completamento del sistema informativo per
la  pianificazione  regionale  di  cui  all'articolo  1  della  legge
regionale  8 luglio 1993, n. 28, e all'effettiva messa a disposizione
dello stesso a favore dei Comuni  tenuti  all'adeguamento  dei  Piani
urbanistici comunali ai P.T.P..