(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 6 del 17 febbraio 1996). IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Proroga di termini e completamento del sistema informativo 1. Entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale generale, nel territorio disciplinato dal Piano Territoriale Paesistico vigente, devono essere adeguati alle sue norme e previsioni. 2. La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al completamento del sistema informativo per la pianificazione regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 28, e all'effettiva messa a disposizione dello stesso a favore dei Comuni tenuti all'adeguamento dei Piani urbanistici comunali ai P.T.P..