(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 5 del 18 gennaio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Ai sensi dell' art. 70, terzo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, e' autorizzato, fino al 29 febbraio 1996, l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1996, sulla base degli stanziamenti previsti nel progetto presentato al Consiglio regionale e delle relative eventuali note di variazione e con le modalita' stabilite nella proposta di legge di approvazione del bilancio medesimo.