(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 5
                        del 18 gennaio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1. Ai sensi dell' art. 70, terzo comma, della  legge  regionale  30
aprile  1980,  n.  25,  e'  autorizzato,  fino  al  29 febbraio 1996,
l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1996, sulla
base degli stanziamenti previsti nel progetto presentato al Consiglio
regionale e delle relative eventuali note  di  variazione  e  con  le
modalita'  stabilite  nella  proposta  di  legge  di approvazione del
bilancio medesimo.