(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 5
                        del 18 gennaio 1996)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Vista la L.R. 5 gennaio 1995, n.  7,  concernente:  "Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  e  per la tutela dell'equilibrio
ambientale e disciplina dell' attivita' venatoria";
  Su conforme deliberazione del Consiglio  regionale  n.  30  del  19
dicembre  1995,  esaminata senza rilievi dalla Commissione statale di
controllo;
  Visto l'art. 51 dello Statuto regionale;
 
                                Emana
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                              Tipologia
 
  1.  Gli  allevatori  di  fauna  selvatica  possono avere i seguenti
scopi:
   a) di ripopolamento:
   b) alimentare:
   c) ornamentale ed amatoriale:
   d) di richiamo.