(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 5 del 18 gennaio 1996) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la L.R. 5 gennaio 1995, n. 7, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell' attivita' venatoria"; Su conforme deliberazione del Consiglio regionale n. 30 del 19 dicembre 1995, esaminata senza rilievi dalla Commissione statale di controllo; Visto l'art. 51 dello Statuto regionale; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Tipologia 1. Gli allevatori di fauna selvatica possono avere i seguenti scopi: a) di ripopolamento: b) alimentare: c) ornamentale ed amatoriale: d) di richiamo.