(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 7
                        del 25 gennaio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                               Delega
 
  1. Fermo restando quanto previsto dalle legge  regionale  26  marzo
1990,  n.  16 e 28 marzo 1990, n. 18 e' delegata alle Province, salvo
quanto previsto dagli articoli 3 e 4,  la  competenza  ad  approvare,
gestire   e   controllare   l'attuazione   dei   progetti   formativi
cofinanziati dall'Unione europea ai sensi della normativa comunitaria
vigente in materia.
  2. Agli effetti della presente legge le  Province  sono  denominate
"Enti delegati".