(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 7 del 25 gennaio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Delega 1. Fermo restando quanto previsto dalle legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 e 28 marzo 1990, n. 18 e' delegata alle Province, salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4, la competenza ad approvare, gestire e controllare l'attuazione dei progetti formativi cofinanziati dall'Unione europea ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia. 2. Agli effetti della presente legge le Province sono denominate "Enti delegati".