(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 11 del 1 febbraio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. La riserva del 40 per cento di cui al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 9 maggio 1994, n. 17 deve intendersi riferita al trasferimento o accorpamento di esercizi con tabelle merceologiche relative a generi di largo e generale consumo finalizzato a realizzare un'unica struttura di distribuzione o un unico centro commerciale nelle seguenti ipotesi: a) esercizi la cui superficie complessiva sia pari o superiore a quella prevista per il rilascio del nullaosta regionale ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426; b) esercizi gia' dotati del nullaosta regionale ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 426/1971. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 23 gennaio 1996 D'AMBROSIO