(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 11 del 1 febbraio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' e oggetto 1. La Regione al fine di garantire l'equilibrato sviluppo delle attivita' turistiche disciplina l'esercizio delle professioni turistiche elencate all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle professioni turistiche definite dalla presente legge, delle professioni di maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina e guida speleologica.