(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 11
                        del 1 febbraio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                         Finalita' e oggetto
 
  1. La Regione al fine di  garantire  l'equilibrato  sviluppo  delle
attivita'   turistiche   disciplina   l'esercizio  delle  professioni
turistiche elencate all'art. 11 della legge 17 maggio 1983,  n.  217,
delle  professioni  turistiche  definite  dalla presente legge, delle
professioni di maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina e
guida speleologica.