(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.10 del 20 febbraio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni all'art. 1 1. L'art. 1 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83 (Disciplina del volontariato) e' sostituito dal seguente: "Art. 1. Finalita' 1. La Regione autonoma Valle d'Aosta riconosce il valore sociale e favorisce la cultura solidaristica delle organizzazioni di volontariato che perseguono finalita' di carattere sociale, civile, culturale e di protezione civile, nel pieno rispetto dell'autonomia delle stesse".