(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                     n.10 del 20 febbraio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Modificazioni all'art. 1
 
  1.  L'art.  1  della  legge  regionale  6  dicembre  1993,  n.   83
(Disciplina del volontariato) e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La Regione autonoma Valle d'Aosta riconosce il valore sociale e
favorisce  la   cultura   solidaristica   delle   organizzazioni   di
volontariato  che  perseguono finalita' di carattere sociale, civile,
culturale e di protezione civile, nel pieno  rispetto  dell'autonomia
delle stesse".