(Pubblicata nell'Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 12
                          del 1 marzo 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                           Rimborso spese
 
  L'art.  2  della  L.R.  22  giugno 1973,gia' modificato dall'art. 2
della L.R. 21 agosto 1986 n. 19 e dell'art. 1 della L.R. 2  settembre
1991 n. 17, e' cosi' sostituito:
  A decorrere dal 1 gennaio 1996, per le spese sostenute in relazione
ad ogni giorno di presenza effettiva ad una o piu' riunione di organi
istituzionali e per un massimo di 12 presenze mensili, ai Consiglieri
regionali viene corrisposta una indennita' di presenza di L. 200.000,
incrementata  dal  1  gennaio  di ogni anno sulla base dell'indice di
variazione  dei  prezzi  al   consumo   per   operai   ed   impiegati
determinatosi  nell'anno precedente, secondo le rilevazioni Istat, ed
un rimborso chilometrico ragguagliato  ad  un  quinto  del  costo  di
benzina  super  sulla  base del doppio della distanza tra il luogo di
residenza e/o domicilio ed in Capoluogo della Regione.
  I Consiglieri con residenza e/o domicilio nel Capoluogo di Regione,
nonche' quelli che usufruiscono in via permanente di  autovetture  di
servizio, non ricevono il rimborso chilometrico.
  Per  le  spese  sostenute  in  relazionead altre attivita' connesse
all'espletamento del mandato, ai Consiglieri  regionali  e'  altresi'
corrisposto  un  rimborso forfettario mensile costituito da una quota
equivalente alla indennita' di presenza ed al  rimborso  chilometrico
relativo a 8 giorni di presenza, calcolati come nel comma 1, e da una
quota  corrispondente  alla percorrenza di 1500 chilometri, calcolata
moltiplicando tale cifra per un quinto del  prezzo  di  un  litro  di
benzina super.
  Si  intendono  organismi  istituzionali  per  le  cui  riunioni  e'
prevista  l'indennita'  ed  il  rimborso,  di  cui  al  comma  1,  il
Consiglio,  la  Giunta,  l'Ufficio  di  Presidenza  del Consiglio, le
Commissione consiliari,  permanenti,  speciali  e  di  inchiesta,  la
Conferenza  dei  Capigruppo,  la Giunta per il Regolamento, la Giunta
per le elezioni ed ogni altro  organismo  formalmente  costituito  ed
interno alla Giunta ed al Consiglio Regionale.