(Pubblicata nell'Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 12 del 1 marzo 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Rimborso spese L'art. 2 della L.R. 22 giugno 1973,gia' modificato dall'art. 2 della L.R. 21 agosto 1986 n. 19 e dell'art. 1 della L.R. 2 settembre 1991 n. 17, e' cosi' sostituito: A decorrere dal 1 gennaio 1996, per le spese sostenute in relazione ad ogni giorno di presenza effettiva ad una o piu' riunione di organi istituzionali e per un massimo di 12 presenze mensili, ai Consiglieri regionali viene corrisposta una indennita' di presenza di L. 200.000, incrementata dal 1 gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni Istat, ed un rimborso chilometrico ragguagliato ad un quinto del costo di benzina super sulla base del doppio della distanza tra il luogo di residenza e/o domicilio ed in Capoluogo della Regione. I Consiglieri con residenza e/o domicilio nel Capoluogo di Regione, nonche' quelli che usufruiscono in via permanente di autovetture di servizio, non ricevono il rimborso chilometrico. Per le spese sostenute in relazionead altre attivita' connesse all'espletamento del mandato, ai Consiglieri regionali e' altresi' corrisposto un rimborso forfettario mensile costituito da una quota equivalente alla indennita' di presenza ed al rimborso chilometrico relativo a 8 giorni di presenza, calcolati come nel comma 1, e da una quota corrispondente alla percorrenza di 1500 chilometri, calcolata moltiplicando tale cifra per un quinto del prezzo di un litro di benzina super. Si intendono organismi istituzionali per le cui riunioni e' prevista l'indennita' ed il rimborso, di cui al comma 1, il Consiglio, la Giunta, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, le Commissione consiliari, permanenti, speciali e di inchiesta, la Conferenza dei Capigruppo, la Giunta per il Regolamento, la Giunta per le elezioni ed ogni altro organismo formalmente costituito ed interno alla Giunta ed al Consiglio Regionale.