(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 13 dell'8 marzo 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' della legge 1. La presente legge ridisegna e riorganizza la struttura amministrativa della Regione Basilicata e disciplina i rapporti di lavoro alle dipendenze della Regione e, in particolare, l'esercizio delle funzioni dirigenziali, promuovendo una cultura del servizio fondata sull'autonomia responsabile dei pubblici dipendenti e sulla preminenza dei diritti e delle esigenze dei cittadini. 2. Le disposizioni della presente legge sono dirette: a) all'applicazione del principio della separazione delle competenze e delle responsabilita' proprie degli organi istituzionali della Regione da quelle attribuite ai dirigenti regionali; b) all'integrazione della disciplina del pubblico impiego con quella del lavoro privato, anche ai fini della migliore incentivazione e valorizzazione delle risorse umane e professionali dell'ente; c) al perseguimento del massimo grado possibile di imparzialita', di trasparenza, di economicita', di efficienza e di efficacia nei procedimenti amministrativi e nell'erogazione dei servizi, nonche' di rispondenza dei medesimi ai pubblico interesse; d) all'adozione delle misure e delle procedure piu' idonee ai fini della speditezza, della semplificazione e delle delegificazione degli atti concernenti il buon funzionamento dell'amministrazione regionale. 3. La presente legge da' attuazione ai principi e alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, nel testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1994, di seguito riportato in forma abbreviata come D. Lgs. n. 29/1993.