(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 12 del 26 febbraio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato Omissis (1) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, la formazione, l'approvazione e la realizzazione dei programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale finalizzati ad una piu' organica valorizzazione del territorio ed utilizzazione delle infrastrutture, delle residenze e del patrimonio edilizio esistente. 2. Il programma integrato e' rivolto ad ambiti di edilizia preesistente ai fini della riqualificazione urbanistica edilizia e ambientale di aree centrali urbane e di periferie degradate. 3. Il programma integrato, si basa su analisi del patrimonio edilizio, delle urbanizzazioni primarie e secondarie, nonche' delle funzioni urbane presenti nell'ambito da interessare, al fine del riordino complessivo del sistema insediativo preesistente e/o ripristino di qualita' ambientale del territorio interessato. 4. Il contenuto di dette analisi e' indicato nel successivo articolo 4 della presente legge. 5. Il programma integrato ha applicazione prioritaria in presenza di: a) aree ad alto degrado urbanistico edilizio all'interno delle citta' e di periferie contigue urbane; b) aree di centri minori interessati da fenomeni conurbativi generati dalla prossimita' di citta' fortemente congestionate; c) aree di centri minori ai fini di salvaguardare e valorizzare impianti urbanistico-edilizi originari; d) aree con presenza di edifici dismessi, o liberabili, inglobati nei tessuti urbani centrali o in periferie contigue per effetto delle trasformazioni delle citta', al fine di individuare allocazioni di funzioni sociali, di destinazioni a verde urbano, per la riqualificazione urbanistico ambientale degli ambiti interessati dal programma.