(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 21 febbraio 1996).
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
     Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 34/1989
 
  1.  L'articolo  1 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34, e'
sostituito dal seguente:
                              "Art. 1.
 
  1. Le indennita' di carica previste  dall'articolo  1  della  legge
regionale 29 ottobre 1988, n. 63, sono determinate nei seguenti nuovi
importi  annuali: lire 20.000.000 per il Commissario; lire 16.000.000
per il Commissario aggiunto; lire 14.000.000 per l'Assessore".