(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 21 febbraio 1996). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 34/1989 1. L'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. 1. Le indennita' di carica previste dall'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 1988, n. 63, sono determinate nei seguenti nuovi importi annuali: lire 20.000.000 per il Commissario; lire 16.000.000 per il Commissario aggiunto; lire 14.000.000 per l'Assessore".