(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
            della Regione Lazio n. 1 del 10 gennaio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
  Modifica dell'art. 25 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6
 
  1. Il penultimo comma dell'art. 25 della legge regionale 11 gennaio
1985, n. 6, e' sostituito dal seguente: "le schede, con le  eventuali
osservazioni  pervenute  nei termini fissati, unitamente ai fascicoli
personali, sono sottoposte, per la selezione e la formulazione  della
graduatoria,  all'esame  di  una  commissione,  nominata dalla Giunta
regionale, sentito  il  parere  dell'ottava  Commissione  consiliare,
composta da quattro esperti in materie giuridiche e/o amministrative,
anche   appartenenti  all'ordine  giudiziario,  e  presieduta  da  un
magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non  inferiore  a
consigliere  di  Stato  o  corrispondente,  oppure  da  un  dirigente
generale della pubblica amministrazione".
  2. Ai membri della  Commissione  sono  corrisposti  gli  emolumenti
previsti dall'art. 1, della legge regionale 9 giugno 1975 n. 60 cosi'
come  modificato  ed  integrato  dall'art. 1 della legge regionale 29
gennaio 1991, n. 7.