(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 1 del 10 gennaio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 25 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6 1. Il penultimo comma dell'art. 25 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, e' sostituito dal seguente: "le schede, con le eventuali osservazioni pervenute nei termini fissati, unitamente ai fascicoli personali, sono sottoposte, per la selezione e la formulazione della graduatoria, all'esame di una commissione, nominata dalla Giunta regionale, sentito il parere dell'ottava Commissione consiliare, composta da quattro esperti in materie giuridiche e/o amministrative, anche appartenenti all'ordine giudiziario, e presieduta da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, oppure da un dirigente generale della pubblica amministrazione". 2. Ai membri della Commissione sono corrisposti gli emolumenti previsti dall'art. 1, della legge regionale 9 giugno 1975 n. 60 cosi' come modificato ed integrato dall'art. 1 della legge regionale 29 gennaio 1991, n. 7.