(Pubblicato al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 2
                        del 20 gennaio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
            Modifica dell'articolo 2, comma 2, lettera a)
             della legge regionale 22 maggio 1995, n. 38
 
  1.  La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale
22 maggio 1995, n. 38, e' sostituita dalla seguente:
  "a) i rifiuti solidi urbani ed  assimilabili  prodotti  nell'ambito
del  territorio  regionale  non  possono  essere  smaltiti  in  altre
regioni, ne' i  titolari  degli  impianti  di  smaltimento  di  detti
rifiuti possono ricevere rifiuti provenienti da altre regioni".
 La   presente   legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
  Data a Roma, addi 10 gennaio 1996
                              BADALONI
  Il  visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 2 gennaio
1996.