(Pubblicato al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 2 del 20 gennaio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 22 maggio 1995, n. 38 1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 22 maggio 1995, n. 38, e' sostituita dalla seguente: "a) i rifiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti nell'ambito del territorio regionale non possono essere smaltiti in altre regioni, ne' i titolari degli impianti di smaltimento di detti rifiuti possono ricevere rifiuti provenienti da altre regioni". La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi 10 gennaio 1996 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 2 gennaio 1996.