(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale
           della Regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1. In attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni  in
materia  di  risorse  idriche)  la  Regione  Lazio  disciplina con la
presente legge le forme ed i modi della  cooperazione  fra  gli  enti
locali e le modalita' per l'organizzazione e la gestione del servizio
idrico  integrato  costituito  dall'insieme  dei  servizi pubblici di
captazione, adduzione e distribuzione di  acqua  ad  usi  civili,  di
fognatura e di depurazione delle acque reflue.