(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 8
                          del 5 marzo 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Programmi integrati
 
  1.   La  Regione  assume  come  strumenti  della  programmazione  i
programmi integrati finalizzati allo sviluppo ed all'occupazione. Per
lo   svolgimento   delle   attivita'   di   programmazione    associa
nell'elaborazione  e definizione delle politiche di sviluppo gli enti
locali, promuove il concorso delle forze sociali ed economiche.
  2. La Giunta regionale all'atto dell'approvazione dei programmi  di
rilevanza  regionale  e  locali,  stabilisce anche, espressamente, le
eventuali opere, indispensabili per la  loro  realizzazione,  per  le
quali  l'approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza; tale dichiarazione puo' essere disposta,
oltre che per le  opere  pubbliche,  anche  per  le  opere  alla  cui
realizzazione  debbano  provvedere  o  concorrere  i soggetti privati
quando le stesse siano specificamente  indicate  dal  programma  come
necessarie per la sua attuazione.