(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 5 febbraio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Articolo unico L'ultimo alinea della lettera a) del comma II dell'art. 14 della legge regionale 7 novembre 1994 n. 81 e' sostituito dal seguente: "Puo' rappresentare in giudizio l'Amministrazione regionale, relativamente agli adempimenti di competenza del Dipartimento, con i corrispondenti poteri di conciliare e transigere, fermo restando comunque il potere di rappresentanza generale in giudizio attribuito al Presidente della Giunta regionale dall'art. 47, lettera e) dello Statuto della Regione Toscana". La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 25 gennaio 1996 MARCUCCI (incancata con D.PG.R. n. 121/15 giugno 1995) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 20 dicembre 1995 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 18 gennaio 1996.