(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7
                        del 5 febbraio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  L'ultimo  alinea  della  lettera a) del comma II dell'art. 14 della
legge regionale 7 novembre 1994 n. 81 e' sostituito dal seguente:
  "Puo'  rappresentare  in  giudizio   l'Amministrazione   regionale,
relativamente  agli adempimenti di competenza del Dipartimento, con i
corrispondenti poteri di  conciliare  e  transigere,  fermo  restando
comunque  il potere di rappresentanza generale in giudizio attribuito
al Presidente della Giunta regionale dall'art. 47, lettera  e)  dello
Statuto della Regione Toscana".
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 25 gennaio 1996
                              MARCUCCI
(incancata con D.PG.R. n. 121/15 giugno 1995)
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 20
dicembre 1995 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo  il  18
gennaio 1996.