(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7
                        del 5 febbraio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
  1. In attesa della revisione organica della legislazione  regionale
in materia educativa scolastica ed extrascolastica, la presente legge
ridefinisce le modalita' di attuazione degli interventi di educazione
permanente in accordo a quelli per il diritto allo studio di cui alla
legge  regionale 19 giugno 1981 n. 53 "Interventi per il diritto allo
studio", modificata con legge regionale 25 giugno 1993, n. 41.
  2. Per interventi di  educazione  permanente  si  intendono  quelle
iniziative  atte  ad incentivare la promozione di forme di educazione
continua, rivolte  alla  popolazione  adulta,  in  grado  di  fornire
strumenti  di conoscenza utili per la comprensione della complessita'
della societa' odierna  con  esclusione  di  quelle  che  portano  al
conseguimento  di  un  titolo  di  studio  e  di  quelle dirette alla
formazione professionale, in forma integrata con il sistema formativo
scolastico e il sistema della formazione professionale.