(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 5 febbraio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge 1. In attesa della revisione organica della legislazione regionale in materia educativa scolastica ed extrascolastica, la presente legge ridefinisce le modalita' di attuazione degli interventi di educazione permanente in accordo a quelli per il diritto allo studio di cui alla legge regionale 19 giugno 1981 n. 53 "Interventi per il diritto allo studio", modificata con legge regionale 25 giugno 1993, n. 41. 2. Per interventi di educazione permanente si intendono quelle iniziative atte ad incentivare la promozione di forme di educazione continua, rivolte alla popolazione adulta, in grado di fornire strumenti di conoscenza utili per la comprensione della complessita' della societa' odierna con esclusione di quelle che portano al conseguimento di un titolo di studio e di quelle dirette alla formazione professionale, in forma integrata con il sistema formativo scolastico e il sistema della formazione professionale.