(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
           della Regione Calabria n. 22  del 6 marzo 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  L'articolo  10  della  legge  regionale  16  gennaio  1985, n. 6 e'
integrato con il seguente 4 comma:
  "Il personale assunto dalle Istituzioni Pubbliche di  Assistenza  e
Beneficenza  dopo  il  31  dicembre  1993  non  puo'  essere inserito
nell'elenco nominativo ci cui alla lettera  c)  dell'art.  3,  ed  e'
comunque  escluso  dal  trasferimento a norma dei precedenti articoli
della presente legge".