(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 22 del 6 marzo 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. L'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 6 e' integrato con il seguente 4 comma: "Il personale assunto dalle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza dopo il 31 dicembre 1993 non puo' essere inserito nell'elenco nominativo ci cui alla lettera c) dell'art. 3, ed e' comunque escluso dal trasferimento a norma dei precedenti articoli della presente legge".