(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 28 febbraio 1996) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni che, al Capo V, ha ridisciplinato il Comitato tecnico regionale, gia' istituito e regolato dalle previgenti norme di cui al Capo VI della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45; Visto il D.P.G.R. n. 0192/Pres. del 23 marzo 1984, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 1984, registro 8, foglio 236, con il quale e' stato approvato, ai sensi dell'articolo 29 della citata legge regionale 45/82, il Regolamento dei lavori dell'organo suindicato; Ritenuta la necessita' di aggiornare la disciplina delle modalita' di funzionamento dell'organo stesso, sostituendo il suddetto Regolamento con nuove disposizioni piu' aderenti all'evoluzione giuridica della materia delle opere pubbliche e di interesse pubblico ed alle concrete esperienze operative maturate in quasi un decennio di applicazione della legge regionale 46/86; Visto il D.P.G.R. n. 049/Pres. del 22 gennaio 1993, con il quale si e' provveduto alla ricostituzione del Comitato tecnico regionale, articolato in sei Sezioni, ai sensi degli articoli 26 e 27 della citata legge regionale 46/86; Atteso in particolare che, ai sensi del sopramenzionato articolo 26, VIII comma, il Regolamento dei lavori del Comitato viene adottato dal Comitato stesso ed approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima; Visto il verbale della seduta del 31 maggio 1993, da cui risulta che il Comitato tecnico regionale a Sezioni riunite ha adottato il nuovo Regolamento dei lavori dell'organo stesso, sulla base della bozza predisposta dal Servizio tecnico regionale della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici; Sentito il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente il quale, nella seduta del 1 febbraio 1995, si e' espresso favorevolmente sul testo regolamentare cosi' adottato, peraltro con l'avvertenza di modificare parzialmente alcune disposizioni dello stesso, salvo diversa valutazione della Giunta regionale; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4573 del 25 settembre 1995, con cui e' stato approvato il Regolamento in parola, opportunamente modificato; Visto l'articolo 42 dello statuto di autonomia; Decreta: E' approvato il Regolamento dei lavori del Comitato tecnico regionale previsto dall'articolo 26 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale. Detto Regolamento sostituisce integralmente il Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 0192/Pres. del 23 marzo 1984. Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo o farlo osservare come Regolamento della Regione. Trieste, 27 dicembre 1995 CECOTTI Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi 9 febbraio 1996. Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 55. Regolamento dei lavori del Comitato tecnico regionale (legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46) Art. 1. 1. Il Comitato tecnico regionale, di seguito denominato Comitato, esercita le funzioni consultive, previste dalla normativa vigente e si articola in Sezioni ciascuna competente nelle specifiche materie stabilite dalle disposizioni legislative.