(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 28 febbraio 1996)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge regionale  31  ottobre  1986,  n.  46  e  successive
modifiche  ed  integrazioni  che,  al  Capo  V,  ha ridisciplinato il
Comitato  tecnico  regionale,  gia'  istituito   e   regolato   dalle
previgenti  norme  di  cui al Capo VI della legge regionale 24 luglio
1982, n. 45;
  Visto  il D.P.G.R. n. 0192/Pres. del 23 marzo 1984, registrato alla
Corte dei Conti il 15 giugno 1984, registro 8,  foglio  236,  con  il
quale  e'  stato  approvato,  ai  sensi dell'articolo 29 della citata
legge  regionale  45/82,  il  Regolamento  dei   lavori   dell'organo
suindicato;
  Ritenuta  la necessita' di aggiornare la disciplina delle modalita'
di  funzionamento  dell'organo  stesso,   sostituendo   il   suddetto
Regolamento  con  nuove  disposizioni  piu'  aderenti  all'evoluzione
giuridica della materia delle opere pubbliche e di interesse pubblico
ed alle concrete esperienze operative maturate in quasi  un  decennio
di applicazione della legge regionale 46/86;
  Visto il D.P.G.R. n. 049/Pres. del 22 gennaio 1993, con il quale si
e'  provveduto  alla  ricostituzione  del Comitato tecnico regionale,
articolato in sei Sezioni, ai sensi degli  articoli  26  e  27  della
citata legge regionale 46/86;
  Atteso  in  particolare  che, ai sensi del sopramenzionato articolo
26, VIII comma, il Regolamento dei lavori del Comitato viene adottato
dal Comitato stesso ed approvato con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima;
  Visto  il  verbale  della seduta del 31 maggio 1993, da cui risulta
che il Comitato tecnico regionale a Sezioni riunite  ha  adottato  il
nuovo  Regolamento  dei  lavori  dell'organo stesso, sulla base della
bozza predisposta dal  Servizio  tecnico  regionale  della  Direzione
regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici;
  Sentito  il  Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente
il  quale,  nella  seduta  del  1  febbraio  1995,  si  e'   espresso
favorevolmente  sul  testo regolamentare cosi' adottato, peraltro con
l'avvertenza di modificare  parzialmente  alcune  disposizioni  dello
stesso, salvo diversa valutazione della Giunta regionale;
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  4573 del 25
settembre 1995, con cui e' stato approvato il Regolamento in  parola,
opportunamente modificato;
  Visto l'articolo 42 dello statuto di autonomia;
 
                              Decreta:
 
  E'  approvato  il  Regolamento  dei  lavori  del  Comitato  tecnico
regionale previsto dall'articolo 26 della legge regionale 31  ottobre
1986,  n.  46,  nel  testo  allegato  al presente decreto quale parte
integrante e sostanziale.
  Detto  Regolamento   sostituisce   integralmente   il   Regolamento
approvato con D.P.G.R. n. 0192/Pres. del 23 marzo 1984.
  Il  presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  o  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   Trieste, 27 dicembre 1995
                               CECOTTI
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi 9 febbraio 1996.
  Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 55.
Regolamento   dei   lavori  del  Comitato  tecnico  regionale  (legge
regionale 31 ottobre 1986, n. 46)
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il  Comitato tecnico regionale, di seguito denominato Comitato,
esercita le funzioni consultive, previste dalla normativa  vigente  e
si  articola  in Sezioni ciascuna competente nelle specifiche materie
stabilite dalle disposizioni legislative.