(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Toscana n. 13 del 28 febbraio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  All'art.  2  della  legge  regionale  8  marzo  1993,  n.  12, gia'
modificato dall'art. 1 della legge regionale 21 ottobre 1993, n.  77,
e' aggiunto il seguente terzo comma:
   "Il   Commissario   e'   incaricato,  altresi',  della  temporanea
gestione, sorveglianza e manutenzione dell'invaso e delle altre opere
realizzate in attesa della loro presa in carico da parte  degli  enti
competenti".
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione Toscana. E' fatto obblligo a chiunque spetti di osservarla  e
farla osservare come legge della Regione Toscana.
  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto  e  dell'art.  127  della  Costituzione ed entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
   Firenze, 19 febbraio 1996
                                CHITI
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il  16
gennaio  1996  ed  e' stata vistata dal Commissario del Governo il 13
febbraio 1996.