(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 4 marzo 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Trasferimento dei beni 1. Con decreti del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio regionale proposta dalla Giunta, sono trasferiti, con i criteri e le modalita' di cui ai commi 3, 4 e 5 alle Aziende sanitarie subentrate alle unita' sanitarie locali ai sensi della legge regionale 29 giugno 1994, n. 49 e della legge regionale 23 marzo 1995, n. 28, i beni facenti parte del patrimonio dei Comuni: a) che abbiano attualmente una destinazione e scopi esclusivamente sanitari e per i quali debba mantenersi tale utilizzazione; b) che nel caso di immobili ad utilizzazione promiscua, presentino i requisiti di cui alla precedente lettera a) per la parte prevalente del bene; c) che siano stati individuati dai programmi di investimento finanziati con risorse sanitarie e deliberati dal Consiglio regionale. 2. Sono altresi' trasferiti con le modalita' di cui al comma 1 i beni da reddito e i beni mobili iscritti negli inventari delle unita' sanitarie locali o risultanti dalla loro contabilita' di magazzino. 3. Per i fini di cui al comma 1, le Aziende sanitarie subentrate alle Unita' sanitarie locali provvedono ad aggiornare gli inventari dei beni di cui all'art. 5. 4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Direttori Generali delle Aziende USL subentrate alle unita' sanitarie locali ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 29 giugno 1994, n. 49 e della legge regionale 23 marzo 1995, n. 28, deliberano un atto ricognitivo dei beni di cui al presente articolo distintamente indicati per le singole categorie con la specificazione del valore dei beni stessi, nonche' dei riferimenti catastali. Tale atto e' trasmesso alla Giunta regionale e al Sindaco del Comune sul cui territorio si trova il bene immobile il quale, sentita la Conferenza dei Sindaci, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 49/1994, fornisce il proprio parere alla Giunta regionale stessa nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento. 5. Il parere di cui al comma 4 e' obbligatoriamente espresso in merito: a) ai beni appartenenti o comunque in dotazione ai comuni destinati a servizi igienico-sanitari e costituenti beni di prima dotazione di cui all'art. 13, comma 1 lett. A), della legge regionale 24 maggio 1980, n. 68; b) ai beni acquisiti dai Comuni successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 68/1980 con autonome fonti di finanziamento; c) ai beni per i quali sia intervenuto o vengano accertate, in sede di prima applicazione della presente legge, lo svincolo di destinazione dalla funzione sanitaria, individuati ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c) ed f) della legge regionale n. 68/1980; d) ai beni in cui hanno sede le aziende farmaceutiche provenienti dai disciolti enti ospedalieri, indipendentemente dalle forme giuridiche utilizzate per la loro gestione; e) ai beni su cui deve essere posto un vincolo di destinazione sociale ai sensi del Piano Regionale di Assistenza Sociale di cui alla legge regionale 2 settembre 1992, n. 42 e successive modificazioni. 6. Nel caso in cui il parere del Sindaco di cui al comma 5, non sia in tutto o in parte, favorevole o non sia reso nei termini prescritti, la Giunta regionale convoca il Sindaco o i Sindaci dei Comuni ove sono posti i beni da individuare ai fini del trasferimento e il Direttore Generale della Azienda sanitaria interessata. La Giunta regionale, dopo aver sentito i Sindaci e il Direttore Generale dell'Azienda sanitaria, propone al Consiglio regionale apposito atto deliberativo motivato per la definitiva destinazione dei beni da trasferire. 7. Il Presidente della Giunta regionale adotta successivamente alla deliberazione consiliare di cui al comma 6 i decreti per il conseguente trasferimento alle Aziende sanitarie dei beni individuati ai sensi dei commi 4, 5 e 6. 8. Le Aziende sanitarie ed i Comuni, sulla base degli elenchi dei beni da trasferire deliberati dal Consiglio regionale, trasmettono alla Giunta regionale i dati necessari alla predisposizione dei decreti di trasferimento e curano gli eventuali aggiornamenti catastali. 9. I decreti di trasferimento costituiscono titolo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato e integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, per le conseguenti trascrizioni, registrazioni e volture e per tutti gli altri atti connessi al trasferimento ai quali provvede l'Azienda sanitaria nei termini di legge. 10. I beni sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di emanazione del decreto di trasferimento, con gli oneri e i pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni al servizio degli stessi. 11. I beni trasferiti ai sensi del presente articolo, che si trovino nella disponibilita' dei Comuni, sono consegnati all'Azienda sanitaria entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di trasferimento; della consegna e' redatto apposito verbale sottoscritto dal Sindaco e dal Direttore Generale.