(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
            della Regione Toscana n. 14 del 4 marzo 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Trasferimento dei beni
 
  1.  Con  decreti del Presidente della Giunta regionale, da adottare
entro sei mesi dall'entrata in vigore della  presente  legge,  previa
deliberazione  del  Consiglio  regionale  proposta dalla Giunta, sono
trasferiti, con i criteri e le modalita' di cui ai commi  3,  4  e  5
alle  Aziende  sanitarie  subentrate  alle unita' sanitarie locali ai
sensi della legge regionale 29 giugno  1994,  n.  49  e  della  legge
regionale  23  marzo 1995, n. 28, i beni facenti parte del patrimonio
dei Comuni:
   a) che abbiano attualmente una destinazione e scopi esclusivamente
sanitari e per i quali debba mantenersi tale utilizzazione;
   b) che nel caso di immobili ad utilizzazione promiscua, presentino
i requisiti di cui alla precedente lettera a) per la parte prevalente
del bene;
   c) che siano  stati  individuati  dai  programmi  di  investimento
finanziati   con   risorse   sanitarie  e  deliberati  dal  Consiglio
regionale.
  2. Sono altresi' trasferiti con le modalita' di cui al  comma  1  i
beni da reddito e i beni mobili iscritti negli inventari delle unita'
sanitarie locali o risultanti dalla loro contabilita' di magazzino.
  3.  Per  i  fini di cui al comma 1, le Aziende sanitarie subentrate
alle Unita' sanitarie locali provvedono ad aggiornare  gli  inventari
dei beni di cui all'art. 5.
  4.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente
legge, i Direttori Generali delle Aziende USL subentrate alle  unita'
sanitarie locali ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 29 giugno
1994,  n. 49 e della legge regionale 23 marzo 1995, n. 28, deliberano
un  atto  ricognitivo  dei  beni  di   cui   al   presente   articolo
distintamente indicati per le singole categorie con la specificazione
del  valore  dei beni stessi, nonche' dei riferimenti catastali. Tale
atto e' trasmesso alla Giunta regionale e al Sindaco del  Comune  sul
cui  territorio  si  trova  il  bene  immobile  il  quale, sentita la
Conferenza dei Sindaci, di cui all'art. 6 della  legge  regionale  n.
49/1994,  fornisce il proprio parere alla Giunta regionale stessa nei
trenta giorni successivi alla data di ricevimento.
  5. Il parere di cui al comma 4  e'  obbligatoriamente  espresso  in
merito:
   a)  ai  beni  appartenenti  o  comunque  in  dotazione  ai  comuni
destinati a servizi igienico-sanitari e  costituenti  beni  di  prima
dotazione di cui all'art. 13, comma 1 lett. A), della legge regionale
24 maggio 1980, n. 68;
   b)  ai  beni  acquisiti  dai Comuni successivamente all'entrata in
vigore della  legge  regionale  n.  68/1980  con  autonome  fonti  di
finanziamento;
   c)  ai  beni  per  i quali sia intervenuto o vengano accertate, in
sede di prima applicazione  della  presente  legge,  lo  svincolo  di
destinazione dalla funzione sanitaria, individuati ai sensi dell'art.
13, comma 2, lett. c) ed f) della legge regionale n. 68/1980;
   d)  ai beni in cui hanno sede le aziende farmaceutiche provenienti
dai  disciolti  enti  ospedalieri,  indipendentemente   dalle   forme
giuridiche utilizzate per la loro gestione;
   e)  ai  beni  su  cui deve essere posto un vincolo di destinazione
sociale ai sensi del Piano Regionale di  Assistenza  Sociale  di  cui
alla   legge   regionale   2  settembre  1992,  n.  42  e  successive
modificazioni.
  6. Nel caso in cui il parere del Sindaco di cui al comma 5, non sia
in  tutto  o  in  parte,  favorevole  o  non  sia  reso  nei  termini
prescritti,  la  Giunta  regionale convoca il Sindaco o i Sindaci dei
Comuni ove sono posti i beni da individuare ai fini del trasferimento
e il Direttore  Generale  della  Azienda  sanitaria  interessata.  La
Giunta regionale, dopo aver sentito i Sindaci e il Direttore Generale
dell'Azienda  sanitaria, propone al Consiglio regionale apposito atto
deliberativo motivato per la  definitiva  destinazione  dei  beni  da
trasferire.
  7. Il Presidente della Giunta regionale adotta successivamente alla
deliberazione  consiliare  di  cui  al  comma  6  i  decreti  per  il
conseguente trasferimento alle Aziende sanitarie dei beni individuati
ai sensi dei commi 4, 5 e 6.
  8. Le Aziende sanitarie ed i Comuni, sulla base degli  elenchi  dei
beni  da  trasferire  deliberati dal Consiglio regionale, trasmettono
alla Giunta regionale  i  dati  necessari  alla  predisposizione  dei
decreti   di  trasferimento  e  curano  gli  eventuali  aggiornamenti
catastali.
  9. I  decreti  di  trasferimento  costituiscono  titolo,  ai  sensi
dell'art.    5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 come modificato e integrato dal decreto  legislativo  7  dicembre
1993,  n.    517,  per  le  conseguenti trascrizioni, registrazioni e
volture e per tutti gli altri atti connessi al trasferimento ai quali
provvede l'Azienda sanitaria nei termini di legge.
  10. I beni sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui
si trovano alla data di emanazione del decreto di trasferimento,  con
gli  oneri  e  i  pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni al
servizio degli stessi.
  11. I beni trasferiti  ai  sensi  del  presente  articolo,  che  si
trovino  nella disponibilita' dei Comuni, sono consegnati all'Azienda
sanitaria  entro  sessanta  giorni  dall'emanazione  del  decreto  di
trasferimento;   della   consegna   e'   redatto   apposito   verbale
sottoscritto dal Sindaco e dal Direttore Generale.