(Pubblicato nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 21 novembre 1995)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Visto  l'articolo  20  della  legge provinciale 16 ottobre 1992, n.
36;
  Viste  le  deliberazioni  della  Giunta  provinciale n. 3357 del 26
giugno 1995 e n. 3484 del 3 luglio 1995;
  Considerata l'opportunita' di riunire le predette  delibere  in  un
unico contesto;
 
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'allegato  4  alla  legge  provinciale  15 aprile 1991, n. 11,
aggiunto con il decreto del Presidente della  Giunta  provinciale  23
giugno  1993,  n.  21,  e  sostituito dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della Giunta provinciale 21 dicembre 1993, n. 47, e'  cosi
sostituito:
                                                          "Allegato 4
 Ruolo speciale del personale degli enti dipendenti dalla Provincia
 
  4.a) Musei provinciali
  4.a.1) Museo provinciale di scienze naturali
   Qualilica funzionale                                  Numero posti
            -                                                  -
  VIII                                                         3
  VI                                                           1
  IV                                                           1
  III                                                          5
                                                             ___
                                               Totale . . .   10
  4.b) Istituti per l'eduzione musicale
  4.b.1)  Istituto  per  l'educazione  musicale  in lingua; tedesca e
ladina
   Qualilica funzionale                                  Numero posti
            -                                                  -
  VIII                                                         1
  VI                                                         141
  IV                                                          14
                                                            ____
                                               Totale . . .  156
  Oltre ai posti di ruolo di cui sopra  possono  essere  conferiti  m
applicazione   della   normativa   vigente  per  il  personale  della
formazione professionale, incarichi annuali  a  personale  insegnante
con  orario  pieno  o  ridotto  e  nel  limite  massimo  di 2.500 ore
settimanali.  Gli  incariclii  vengono  conferiti   dall'   assessore
provinciale competente.
  4.b.2) Istituto per l'educazione musicale in lingua italiana
   Qualilica funzionale                                  Numero posti
            -                                                  -
  VIII                                                         2
  VI                                                          36
  IV                                                           4
  III                                                          1
                                                             ___
                                               Totale . . .   43
  Oltre  ai  posti di ruolo di cui sopra possono essere conferiti, in
applicazione  della  normativa  vigente  per   il   personale   della
formazione  professionale,  incarichi  annuali a personale insegnante
con  orario  pieno  o  ridotto  e  nel  limite  massimo  di  800  ore
settimanali.   Gli   incarichi   vengono   conferiti   dall'assessore
provinciale competente.
  4.c) Istituto per la promozio'ne dei lavoratori
   Qualilica funzionale                                  Numero posti
            -                                                  -
  VIII                                                         4
  VI                                                           1
  IV                                                           1
                                                             ___
                                                Totale . . .   6"
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare.
   Bolzano, 11 luglio 1995
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 ottobre 1995,
Registro n. 1P, foglio n. 110 - Marinaro