(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 28 novembre 1995) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4969, del 25 settembre 1995. E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'articolo 3 del regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalita' e dei criteri di erogazione dei contributi a sostegno delle scuole materne, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1994, n. 57, e' cosi' sostituito: "Art. 3. Ammontare dei contributi 1. Per l'acquisizione di aree, per la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la sistemazione e la manutenzione di edifici destinati a sedi di scuole materne puo' essere concesso un contributo nella misura dell'80 per cento delle spese riconosciute ammissibili, qualora: a) gli interventi siano necessari per adeguare gli edifici alla vigente normativa in materia di: 1) misure di sicurezza e prevenzione antincendi; 2) abbattimento di barriere architettoniche; b) gli interventi siano necessari per garantire un'ordinata e regolare funzionalita' scolastica. 2. Per l'ampliamento di edifici destinati ad ospitare nuove aule o sezioni, la cui necessita' sia stata certfficata dal competente ispettore per le scuole materne, possono essere concessi contributi nella misura dell'80 per cento delle spese riconosciute ammissibili. 3. Per l'acquisto di arredamento, di attrezzature, di materiale didattico e ludico possono essere concessi contributi nella misura del 70 per cento. 4. Non possono essere concessi contributi per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la sistemazione e la manutenzione di edifici ritenuti infondati o superflui dal competente organo consultivo di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 38/1992. 5. I contributi per gli interventi edili possono essere concessi anche in piu' rate, suddivisi in piu' esercizi o su singoli lotti. 6. Qualora in un esercizio finanziario le disponibilita' finanziarie non siano tali da poter concedere i contributi nelle misure di cui al presente articolo, le singole percentuali sono ridotte proporzionalmente, per tutti i richiedenti che si trovano nella medesima condizione. Le domande di contributo rimaste inevase per mancanza di disponibilita' finanziarie possono essere esaminate nell'esercizio finanziario successivo, tenuto conto della priorita' delle medesime sotto l'aspetto tecnico funzionale". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 16 ottobre 1995 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1995. Registro n. 8, foglio n. 32 - Marinaro.