(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto
                 Adige n. 54  del 28 novembre 1995)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale  n.  4969,  del  25
settembre 1995.
 
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'articolo  3  del  regolamento di esecuzione per la disciplina
delle modalita' e dei criteri di erogazione dei contributi a sostegno
delle scuole materne, emanato con decreto del Presidente della Giunta
provinciale 30 novembre 1994, n. 57, e' cosi' sostituito:
 
                              "Art. 3.
                      Ammontare dei contributi
 
  1.  Per  l'acquisizione  di  aree,   per   la   progettazione,   la
costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la sistemazione e la
manutenzione  di  edifici  destinati  a  sedi  di scuole materne puo'
essere concesso un contributo nella misura dell'80  per  cento  delle
spese riconosciute ammissibili, qualora:
   a)  gli  interventi  siano necessari per adeguare gli edifici alla
vigente normativa in materia di:
    1) misure di sicurezza e prevenzione antincendi;
    2) abbattimento di barriere architettoniche;
   b) gli interventi siano  necessari  per  garantire  un'ordinata  e
regolare funzionalita' scolastica.
  2.  Per l'ampliamento di edifici destinati ad ospitare nuove aule o
sezioni, la cui  necessita'  sia  stata  certfficata  dal  competente
ispettore  per  le scuole materne, possono essere concessi contributi
nella misura dell'80 per cento delle spese riconosciute ammissibili.
  3. Per l'acquisto di arredamento,  di  attrezzature,  di  materiale
didattico  e  ludico  possono essere concessi contributi nella misura
del 70 per cento.
  4. Non possono  essere  concessi  contributi  per  la  costruzione,
l'ampliamento, la ristrutturazione, la sistemazione e la manutenzione
di  edifici  ritenuti  infondati  o  superflui  dal competente organo
consultivo di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 38/1992.
  5. I contributi per gli interventi edili  possono  essere  concessi
anche in piu' rate, suddivisi in piu' esercizi o su singoli lotti.
  6.   Qualora   in   un   esercizio  finanziario  le  disponibilita'
finanziarie non siano tali da  poter  concedere  i  contributi  nelle
misure  di  cui  al  presente  articolo,  le singole percentuali sono
ridotte proporzionalmente, per tutti i  richiedenti  che  si  trovano
nella  medesima condizione.  Le domande di contributo rimaste inevase
per mancanza di disponibilita' finanziarie possono  essere  esaminate
nell'esercizio  finanziario  successivo, tenuto conto della priorita'
delle medesime sotto l'aspetto tecnico funzionale".
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare.
   Bolzano, 16 ottobre 1995
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1995.
Registro n. 8, foglio n. 32 - Marinaro.