(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 57 del 19 dicembre 1995) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 5245 del 16 ottobre 1995 E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. La commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 30 maggio 1995, n. 203, e' cosi' composta: a) dal direttore dell'ufficio mezzi audiovisivi, con funzioni di presidente; b) da un rappresentante della sezione famiglia della consulta provinciale dell'assistenza sociale, designato dalla sezione medesima; c) da un rappresentante della sezione minori della consulta provinciale dell'assistenza sociale, designato dalla sezione medesima; d) da un rappresentante dell'associazione per le famiglie maggiormente rappresentativa nel territorio provinciale, designato dalla medesima; e) da un rappresentante del Centro tutela consumatori utenti, designato dal medesimo. 2. I compiti di segreteria sono svolti da un impiegato dell'ufficio mezzi audiovisivi.