(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 57 del 19 dicembre 1995)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n. 5245 del 16
ottobre 1995
 
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1.  La  commissione  provinciale  di  cui all'art. 3 della legge 30
maggio 1995, n. 203, e' cosi' composta:
   a) dal direttore dell'ufficio mezzi audiovisivi, con  funzioni  di
presidente;
   b)  da  un  rappresentante  della  sezione famiglia della consulta
provinciale  dell'assistenza   sociale,   designato   dalla   sezione
medesima;
   c)  da  un  rappresentante  della  sezione  minori  della consulta
provinciale  dell'assistenza   sociale,   designato   dalla   sezione
medesima;
   d)   da   un  rappresentante  dell'associazione  per  le  famiglie
maggiormente rappresentativa nel  territorio  provinciale,  designato
dalla medesima;
   e)  da  un  rappresentante  del  Centro tutela consumatori utenti,
designato dal medesimo.
  2. I compiti di segreteria sono svolti da un impiegato dell'ufficio
mezzi audiovisivi.