(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 57 del 19 dicembre 1995) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 5652 del 30 ottobre 1995 E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. E' consentita la lavorazione di materiali inerti nell'ambito di cave con impianti di lavorazione, autorizzati ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32, provenienti da altre cave, sbancamenti, scavi, gallerie, fiumi, torrenti, rii e zone colpite da eventi naturali eccezionali, provenienti da una distanza non superiore a 30 km dall'impianto. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 16 novembre 1995 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti addi' 29 novembre 1995. Registro n. 8, foglio n. 140 - Polito.