(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 57 del 19 dicembre 1995)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  n.  5652  del  30
ottobre 1995
 
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1.  E' consentita la lavorazione di materiali inerti nell'ambito di
cave con impianti di lavorazione, autorizzati ai sensi dell'art.    5
della  legge  provinciale 12 agosto 1976, n. 32, provenienti da altre
cave, sbancamenti, scavi,  gallerie,  fiumi,  torrenti,  rii  e  zone
colpite  da  eventi naturali eccezionali, provenienti da una distanza
non superiore a 30 km dall'impianto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare.
   Bolzano, 16 novembre 1995
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti addi' 29 novembre 1995.
Registro n. 8, foglio n. 140 - Polito.