(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 2 gennaio 1996)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 5566 del 30
ottobre 1995;
 
                              E m a n a
                       il seguente regolamento
 
                               Art. 1.
 
  1.  Al  regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 22 della legge
provinciale 18 agosto 1968, n. 33,  recante  centri  di  degenza  per
malati  cronici,  emanato  con  decreto  del  presidente della Giunta
provinciale  5  maggio  1992,  n.  19,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
   a) il comma 3 dell'art. 8 e' cosi' sostituito:
  "3.  Per  il  periodo  di  cinque  anni  dall'entrata in vigore del
regolamento, per la carenza di personale si  puo'  prescindere  dalla
copertura dei posti di fisioterapista, logopedista e animatore.";
   b)  dopo il comma 4 dell'art. 8 sono aggiunti i seguenti commi 5 e
6:
  "5. Nell'applicare gli standards di personale di cui al comma 1  e'
ammessa  una tolleranza nella misura del 15 per cento in eccesso o in
difetto.
  6.  In  caso  di  particolari  e  motivate  situazioni,  la  Giunta
provinciale puo' derogare agli standards di personale di cui al comma
1.".