(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 2 gennaio 1996) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 5566 del 30 ottobre 1995; E m a n a il seguente regolamento Art. 1. 1. Al regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale 18 agosto 1968, n. 33, recante centri di degenza per malati cronici, emanato con decreto del presidente della Giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 dell'art. 8 e' cosi' sostituito: "3. Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento, per la carenza di personale si puo' prescindere dalla copertura dei posti di fisioterapista, logopedista e animatore."; b) dopo il comma 4 dell'art. 8 sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6: "5. Nell'applicare gli standards di personale di cui al comma 1 e' ammessa una tolleranza nella misura del 15 per cento in eccesso o in difetto. 6. In caso di particolari e motivate situazioni, la Giunta provinciale puo' derogare agli standards di personale di cui al comma 1.".