(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
   della Regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 19 settembre 1996)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Istituzione dell'Agenzia provinciale
                   per la protezione dell'ambiente
 
  1.   E'   istituita   l'Agenzia   provinciale   per  la  protezione
dell'ambiente - di seguito denominata  "agenzia"  -  quale  struttura
organizzativa  della  Provincia  dotata  di  autonomia organizzativa,
aamministrativa, tecnica e contabile, secondo le  disposizioni  della
presente legge.
  2.   L'agenzia   svolge  le  attivita'  di  supporto  e  consulenza
tecnico-scientifica   di   interesse   provinciale    previste    dal
decreto-legge  4  dicembre  1993,  n. 496 (Disposizioni urgenti sulla
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione  dell'Agenzia
nazionale   per   la   protezione   dell'ambiente),   convertito  con
modificazioni dalla legge 21 gennaio  1994,  n.  61  -  in  prosieguo
denominata  "legge  n.  61/94"  -  nei  limiti e secondo le modalita'
previsti  dalla  presente  legge.  L'agenzia  esercita   inoltre   le
ulteriori  attivita'  tecniche  e  amministrative  di prevenzione, di
vigilanza  e  di  controllo  in  materia  ambientale  e  di   rilievo
igienico-sanitario ad essa demandate dalla presente legge.
  3.  L'agenzia  svolge  la  propria  attivita'  in  conformita' alle
direttive  emanate  dalla  Giunta  provinciale,  agli  strumenti   di
coordinamento  previsti dalla presente legge, nonche' al programma di
attivita' di cui all'art. 4, comma 2, lettera c).
  4. L'agenzia si avvale del personale, dei beni e delle attrezzature
ad essa assegnati secondo le disposizioni  stabilite  dalla  presente
legge.  Utilizza  beni  e  attrezzature  di  enti e di altri soggetti
pubblici o privati sulla base di apposite convenzioni.