(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 19 settembre 1996) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente 1. E' istituita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente - di seguito denominata "agenzia" - quale struttura organizzativa della Provincia dotata di autonomia organizzativa, aamministrativa, tecnica e contabile, secondo le disposizioni della presente legge. 2. L'agenzia svolge le attivita' di supporto e consulenza tecnico-scientifica di interesse provinciale previste dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 - in prosieguo denominata "legge n. 61/94" - nei limiti e secondo le modalita' previsti dalla presente legge. L'agenzia esercita inoltre le ulteriori attivita' tecniche e amministrative di prevenzione, di vigilanza e di controllo in materia ambientale e di rilievo igienico-sanitario ad essa demandate dalla presente legge. 3. L'agenzia svolge la propria attivita' in conformita' alle direttive emanate dalla Giunta provinciale, agli strumenti di coordinamento previsti dalla presente legge, nonche' al programma di attivita' di cui all'art. 4, comma 2, lettera c). 4. L'agenzia si avvale del personale, dei beni e delle attrezzature ad essa assegnati secondo le disposizioni stabilite dalla presente legge. Utilizza beni e attrezzature di enti e di altri soggetti pubblici o privati sulla base di apposite convenzioni.