(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 5 marzo 1996) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Visto l'art. 63 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, sostituito dall'art. 32 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, e successivamente modificato dall'art. 28 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, e dall'art. 3 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15; Visto il decreto del presidente della Giunta provinciale 16 maggio 1991, n. 8-38/Leg.; Visto il decreto del presidente della Giunta provinciale 18 gennaio 1993, n. 3-82/Leg.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 372 di data 19 gennaio 1996, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. Modifiche al decreto del presidente della Giunta provinciale 16 maggio 1991, n. 8-38/Leg., cosi' come modificato con decreto del presidente della Giunta provinciale 18 gennaio 1993, n. 3-82/Leg. 1. Il comma 1, penultimo alinea, dell'art. 2 e' abrogato. 2. All'art. 2, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente nuovo comma: "1-bis. Il personale che si trova in posizione di comando o di messa a disposizione di altre pubbliche amministrazioni puo' chiedere la trasformazione del rapporto di impiego previo parere dell'ente presso cui lo stesso e' comandato o messo a disposizione.". 3. Il comma 2 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente nuovo comma: "2. Al personale inserito in turni, in servizi di reperibilita' o svolgente mansioni ispettive o nominato membro o segretario di organismi tecnico-consultivi costituiti presso la Provincia autonoma o, su designazione della Provincia autonoma, presso altri enti pubblici, non puo' essere concessa la trasformazione del rapporto di impiego da tempo pieno a tempo parziale se non ottiene l'esonero, rispettivamente, dalla turnistica, dall'obbligo della reperibilita' o dalle mansioni ispettive o dagli incarichi affidatigli entro i termini previsti dall'art. 8, comma 3 (1 gennaio successivo alla presentazione della domanda).". 4. All'art. 4, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente nuovo comma: "3. Nei confronti del personale con rapporto di impiego a tempo parziale che partecipi a corsi di aggiornamento organizzati dall'Amministrazione, l'eventuale maggiore prestazione lavorativa derivante dalla partecipazione ad un corso sara' compensata con pari riduzione dell'orario di servizio. Tale compensazione dovra' avvenire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il mese successivo allo svolgimento del corso.". 5. Il comma 1 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente nuovo comma: "1. Possono chiedere la trasformazione del rapporto di impiego da tempo pieno a tempo parziale i dipendenti di ruolo che abbiano maturato almeno tre anni di servizio comunque prestato presso la Provincia autonoma di Trento o tre anni di servizio di ruolo presso l'ente pubblico dal quale sono transitati in Provincia in applicazione di specifiche norme di inquadramento.". 6. Il comma 3 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente nuovo comma: "3. Le domande di trasformazione del rapporto di cui ai commi 1 e 2 devono essere prodotte entro i termini di cui all'art. 6, comma 2. In ordine a tali domande decide la Giunta provinciale.".