(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
      della Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 5 marzo 1996)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Visto  l'art.  53  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
  Visto l'art. 63 della legge provinciale  29  aprile  1983,  n.  12,
sostituito  dall'art. 32 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n.
6, e successivamente modificato dall'art. 28 della legge  provinciale
24  gennaio  1992,  n.  5,  e  dall'art. 3 della legge provinciale 19
maggio 1992, n. 15;
  Visto il decreto del presidente della Giunta provinciale 16  maggio
1991, n. 8-38/Leg.;
  Visto il decreto del presidente della Giunta provinciale 18 gennaio
1993, n. 3-82/Leg.;
  Vista  la  deliberazione della Giunta provinciale n. 372 di data 19
gennaio 1996, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
 
Modifiche al decreto  del  presidente  della  Giunta  provinciale  16
maggio  1991,  n.  8-38/Leg.,  cosi'  come modificato con decreto del
presidente della Giunta provinciale 18 gennaio 1993, n. 3-82/Leg.
  1. Il comma 1, penultimo alinea, dell'art. 2 e' abrogato.
  2. All'art. 2, dopo il primo comma, e' aggiunto il  seguente  nuovo
comma:
  "1-bis.  Il  personale  che  si  trova in posizione di comando o di
messa a disposizione di altre pubbliche amministrazioni puo' chiedere
la trasformazione del rapporto di  impiego  previo  parere  dell'ente
presso cui lo stesso e' comandato o messo a disposizione.".
  3. Il comma 2 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente nuovo comma:
  "2.  Al  personale inserito in turni, in servizi di reperibilita' o
svolgente mansioni  ispettive  o  nominato  membro  o  segretario  di
organismi  tecnico-consultivi costituiti presso la Provincia autonoma
o, su  designazione  della  Provincia  autonoma,  presso  altri  enti
pubblici,  non puo' essere concessa la trasformazione del rapporto di
impiego da tempo pieno a tempo parziale  se  non  ottiene  l'esonero,
rispettivamente, dalla turnistica, dall'obbligo della reperibilita' o
dalle  mansioni  ispettive  o  dagli  incarichi  affidatigli  entro i
termini previsti dall'art. 8, comma  3  (1  gennaio  successivo  alla
presentazione della domanda).".
  4.  All'art.  4,  dopo  il  comma  2, e' aggiunto il seguente nuovo
comma:
  "3. Nei confronti del personale con rapporto  di  impiego  a  tempo
parziale   che   partecipi   a  corsi  di  aggiornamento  organizzati
dall'Amministrazione,  l'eventuale  maggiore  prestazione  lavorativa
derivante  dalla partecipazione ad un corso sara' compensata con pari
riduzione  dell'orario  di  servizio.    Tale  compensazione   dovra'
avvenire,  compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il mese
successivo allo svolgimento del corso.".
  5. Il comma 1 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente nuovo comma:
  "1. Possono chiedere la trasformazione del rapporto di  impiego  da
tempo  pieno  a  tempo  parziale  i  dipendenti  di ruolo che abbiano
maturato almeno tre anni di  servizio  comunque  prestato  presso  la
Provincia  autonoma  di Trento o tre anni di servizio di ruolo presso
l'ente   pubblico   dal   quale   sono  transitati  in  Provincia  in
applicazione di specifiche norme di inquadramento.".
  6. Il comma 3 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente nuovo comma:
  "3. Le domande di trasformazione del rapporto di cui ai commi 1 e 2
devono essere prodotte entro i termini di cui all'art. 6, comma 2. In
ordine a tali domande decide la Giunta provinciale.".