(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 13 marzo 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Articolo unico Modifica dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (disciplina del volontariato) 1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) e' sostituito dal seguente: "1. Le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volonariato costituite da non meno di diciotto mesi ed iscritte da almeno dei sei mesi nel registro di cui all'articolo 3". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addi' 27 febbraio 1996. MORI