(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata
                      n. 17  del 1 aprile 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'art.  8  della  legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, e' cosi'
sostituito:
   "1. Il Dirigente  dell'Ufficio  Igiene  e  Sicurezza  Sociale  del
Dipartimento  Ambiente,  previa  istruttoria  dello  stesso  Ufficio,
rilascia l'autorizzazione entro 60 giorni dalla  presentazione  della
domanda".