(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 17 del 1 aprile 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. L'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, e' cosi' sostituito: "1. Il Dirigente dell'Ufficio Igiene e Sicurezza Sociale del Dipartimento Ambiente, previa istruttoria dello stesso Ufficio, rilascia l'autorizzazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda".